CORRUZIONE – Il termine-base di prescrizione dei reati di corruzione propria e impropria e di corruzione in atti giudiziari aumenta della metà. Per esempio, per la cosiddetta corruzione impropria (art. 319 del codice penale), punita a legislazione vigente fino a 8 anni, il processo dovrà intervenire entro 12 anni, pena l’estinzione del reato.
FURTI E SCIPPI
Pene più pesanti per furti in abitazione, scippi e rapine, per l’estorsione aggravata e voto di scambio. In quest’ultimo caso attualmente è previsto il carcere da 4 a 10 anni, e ora si passa da un minimo di 6 a un massimo di 12.
SOSPENSIONE DOPO LA CONDANNA – La prescrizione e’ sospesa per due anni dopo la sentenza di condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La sospensione pero’ non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede.
ALTRI CASI DI SOSPENSIONE – Oltre alle ipotesi gia’ previste dal codice, la prescrizione sara’ sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi), perizie complesse chieste dall’imputato (3 mesi) e istanze di ricusazione. Questo per scoraggiare eventuali tattiche dilatorie da parte dell’avvocato difensore.
PRESCRIZIONE DIFFERITA PER MINORI – Per i reati gravi contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno. Questo perche’ la maggior parte delle volte il bambino vittima non ha coraggio di rendere noto il reato subito neanche in famiglia.
INTERCETTAZIONI
Il testo prevede la delega al governo sulle intercettazioni da attuare entro tre mesi. Prevista anche una stretta sulla pubblicazione.