"Si tratta di tentata estorsione" |Ribaltata la sentenza di primo grado - Live Sicilia

“Si tratta di tentata estorsione” |Ribaltata la sentenza di primo grado

Accolto il ricorso presentato dal legale degli imprenditore Silvestri. La replica della difesa.

CATANIA – Non è esercizio arbitrario della proprie ragioni ma un tentativo di estorsione. La prima sezione penale della Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto l’appello della parte civile Antonino Silvestri, assistito dall’avvocato Enzo Faraone. Il processo scaturisce da alcuni fatti accaduti nell’estate del 2013 e che hanno come teatro l’Euronoleggi srl, azienda di noleggio e vendita di gru e piattaforme aeree di Belpasso.

Ma andiamo per ordine. Salvatore Cosimo Scuto, ex dipendente dell’azienda, per ottenere dall’amministratore unico della Euronoleggi somme diverse a titolo di TFR si sarebbe rivolto ad alcuni personaggi (i cosiddetti amici buoni) come intermediari invece di incaricare un avvocato e avviare un’azione legale. Nino e Salvo Silvestri non hanno ceduto alle minacce, fin quando pochi mesi dopo (precisamente agosto 2013) non hanno ricevuto la telefonata di Giovanni Papa, classe 1981, che si è presentato come amico dello Scuto. I fratelli Silvestri – assistiti dall’Associazione Antiracket Antiusura Etnea – hanno avvertito la polizia e così l’indomani quando Papa e Scuto sono arrivati in azienda ad attenderli c’erano anche i poliziotti. La discussione è precipitata e Papa ha colpito violentemente Silvestri.  In quell’occasione Scuto e Papa sono stati arrestati in flagranza. Il processo, rito abbreviato, si è chiuso con una riformulazione del reato che da estorsione è stato riqualificato ad esercizio arbitrario. Scuto è stato condannato a 10 mesi di reclusione, Papa invece a 11 mesi con l’accusa anche di lesioni volontarie. L’avvocato degli imprenditore Enzo Faraone ha presentato appello “criticando punto per punto la sentenza anche alla luce di copiosa giurisprudenza”, si legge in una nota del legale. “Se questa sentenza fosse arrivata nei tempi giusti – commenta l’avvocato Faraone – forse si sarebbe potuto salvare una azienda che dava lavoro a 40 persone, fatta da imprenditori che non si sono piegati e si sono rivolti alla giustizia che è arrivata troppo tardi”.

LA REPLICA DELLA DIFESA. “Voglio intanto evidenziare che la vicenda è ancora sub judice”,  commenta l’avvocato Francesco Marchese, difensore di Giovanni Papa.  “Inoltre il fatto che – aggiunge Marchese –  è stata emessa prima un’ordinanza per tentata estorsione che poi siano stati assolti in primo grado per mancanza di querela perché è stato stabilito che fosse esercizio arbitrario e adesso l’appello che rovescia la sentenza di primo grado dimostra che la vicenda non è affatto chiara. Certo appare strano che un soggetto che avanza legittimamente dei soldi dal datore di lavoro e che li reclama possa commettere estorsione e non esercizio arbitrario ma leggeremo le motivazioni. Ma a questo punto la parola fine la metterà la Cassazione. Infine penso – conclude Marchese – che non ci sia alcun legame tra il fallimento dell’azienda e il presunto tentativo di estorsione, anche perché le somme pretese erano poche migliaia di euro”.

Anche i difensori di Scuto, gli avvocati Maria Fallico e Giovanna Aprile, hanno voluto replicare. “Attendiamo le motivazioni della sentenza per capire da quale elemento – dichiarano Fallico e Aprile – la Corte ha ritenuto sussistente l’ingiusto profitto perseguito dallo Scuto, elemento questo essenziale per riqualificare il fatto da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a tentata estorsione. Ricordiamo, infatti, come il giudice di prime cure nella ricerca di tale elemento non si è limitato ad analizzare la documentazione acquisita al suo fascicolo ma ha disposto ex officio l’audizione del commercialista della ditta Euronoleggi, pervenendo alla conclusione dell’esistenza di un legittimo diritto in capo allo Scuto. L’ultima parola spetterà alla Cassazione. Con riferimento poi alla supposta correlazione tra l’odierno procedimento e il fallimento della ditta “Euronoleggi”, è bene chiarire come la connessione si rinviene laddove la ditta, a seguito dell’episodio contestato allo Scuto, in data 16 aprile 2014 ha chiesto ed ottenuto della procura della Repubblica di Catania, direzione Distrettuale Antimafia, un provvedimento, ex art. 20 L. 44/99 con il quale ha ottenuto la sospensione dei termini per la durata di 300 giorni degli atti aventi efficacia esecutiva nell’ambito delle procedute espropriative pendenti a carico dei soci e amministratori della Euronoleggi. In altri termini, i vari creditori della ditta Euronoleggi, tra cui diversi lavoratori licenziati in epoca antecedente al fatto delittuoso contestato allo Scuto, si sono visti paralizzare il procedimento pendente dinanzi le competenti autorità giudiziarie, luogo dove chiedevano il pagamento dei propri salari e del tfr maturato negli anni, grazie alla sospensiva anzidetta, sospensiva non più concessa alla sua naturale scadenza”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI