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Uffici stampa dei Comuni |Si applica contratto dei giornalisti

Il tribunale di Roma s'è pronunciato sul caso dell'addetto stampa del Comune di Caltanissetta.

La sentenza
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PALERMO – Scrivere comunicati, “organizzare conferenze stampa”, tenere aggiornata la lista delle news e “raccogliere notizie” per Comuni e Regioni, quindi l’attività “tipica” di un addetto stampa delle pubbliche amministrazioni, per i giudici va inquadrata in un contratto di lavoro subordinato, con retribuzione minima e “oneri fiscali, contributivi e previdenziali” stabiliti “dal contratto collettivo dei giornalisti”.

La decisione, contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma – sezione lavoro – il 10 maggio scorso, a seguito del ricorso promosso dall’Inpgi, l’Istituto previdenziale dei giornalisti italiani, in favore di Pier Paolo Olivo, contro il Comune di Caltanissetta, interessa il settore delle comunicazioni istituzionali e in particolare quello che ruota intorno agli uffici stampa degli enti pubblici.

Secondo il Tribunale di Roma il Comune Nisseno avrebbe “omesso” di corrispondere all’Inpgi  “i contributi e gli accessori connessi alla professione di giornalista”. Scrive, infatti, il Giudice Ida Cristina Pangia in sentenza: “Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, ivi compresi gli addetti agli uffici stampa degli enti locali, deve essere comunque rimesso alla contrattazione collettiva e non può essere determinato ex lege”. Quindi, secondo la sentenza, sindaci, governatori e amministratori di società pubbliche dovranno sottoscrivere con i propri addetti stampa regolare contratto di lavoro, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, ma anche “versare” i contributi stabiliti dalla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani.

Nella sentenza anche la conferma del risarcimento da circa 18 mila euro da versare all’Inpgi. Infatti, con il provvedimento emesso dalla magistratura capitolina anche la conferma e il timbro di “esecutività” sul risarcimento che si fonda sul “rapporto di lavoro intercorso dal 26 novembre 2010 fino al 31 luglio 2014 tra il Comune di Caltanissetta e il giornalista Pier Paolo Olivo”. Secondo il Tribunale, infatti, il giornalista ha ampiamente dimostrato “la stabilità e la continuità” della professione di addetto stampa per l’ente siciliano: “Emerge che l’Olivo si è occupato di raccogliere, elaborare notizie, redigere comunicati, provvedere alla relativa diffusione e di organizzare conferenze stampa, quindi tutte le attività – conclude la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma – che sono tipiche dell’ufficio stampa”.


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