PALERMO – Zona rossa, cosa si può fare, a Palermo, con l’entrata in vigore delle nuove limitazioni?
L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci (SCARICA IL DOC), prescrive di attenersi alle regole fissate dal DPCM del 3 marzo 2021.
Le abbiamo ricostruite e accorpate, sviluppando 21 punti.
1 - E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. 3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Sport 4 - Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. 5 - E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 6 - E'altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Attività culturali 7 - Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. 8 - Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Scuole 9 - Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 10 – Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 11 - è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. 12. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi diformazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. 13 - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori 14 - Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1. 15 - Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi- 16 - Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 17- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Attività dei servizi di ristorazione 18 - Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 19 - Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 20 - Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Attività lavorativa 21 - I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.