Zona Rossa a Palermo: ecco le 21 regole da rispettare - Live Sicilia

Zona Rossa a Palermo: ecco le 21 regole da rispettare

Ristoranti, spostamenti, visite a parenti. Tutte le norme in vigore con le nuove prescrizioni.

PALERMO – Zona rossa, cosa si può fare, a Palermo, con l’entrata in vigore delle nuove limitazioni?

L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci (SCARICA IL DOC), prescrive di attenersi alle regole fissate dal DPCM del 3 marzo 2021.

Le abbiamo ricostruite e accorpate, sviluppando 21 punti.

1 - E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori,  salvo  che per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti in cui la stessa e' consentita. 
  3. Il transito sui territori in zona rossa  è  consentito  qualora necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto. 

Sport

4 - Sono  altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di promozione sportiva. 
5 -  E' consentito  svolgere  individualmente  attività  motoria  in prossimità della propria abitazione purché  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  
6 - E'altresì   consentito   lo   svolgimento   di   attività    sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. 

Attività culturali

7 - Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
8 - Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali o spazi anche all'aperto.  

Scuole

9 - Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  
10 – Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, garantendo  comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale
integrata. 
11 - è sospesa la frequenza delle attività formative e  curriculari delle università e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali attività a distanza. 12. I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  diformazione specifica in medicina generale, nonché le  attività  dei tirocinanti  delle professioni  sanitarie  e  le  altre   attività, didattiche   o   curriculari, eventualmente    individuate    dalle università,  sentito  il   Comitato universitario   regionale   di riferimento,  possono  proseguire,  laddove necessario,   anche   in modalità in presenza. 
13 - Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano,  per quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario Regionale  di  riferimento  che  può  acquisire  il  parere,  per  i
Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento (CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente

Conferenza dei Direttori

14 -  Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle capacita' e dei  comportamenti, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1. 
15 - Sono  sospese  le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia  consentito  l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi-
16 - Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla  vendita  di  soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
17- Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le parafarmacie. 

Attività dei servizi di ristorazione 
 
18 - Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione  (fra  cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
19 - Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attività  di confezionamento che di trasporto, nonché  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attività
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
20 - Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro. 

Attività lavorativa 
 
21 - I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attività  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attività  lavorativa  in
modalità agile. 

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