PALERMO – Non era più contagiosa e non aveva altra scelta che andare in soccorso del figlio. Nelle aule di Tribunale si discute ancora di emergenza Covid.
Il 19 gennaio 2021 i carabinieri fermano il minorenne in sella ad uno scooter. Non è in regola e i militari chiamano la madre. La sua presenza è necessaria per gli adempimenti relativi alla contestazione del codice della strada e per affidarle il veicolo. La madre si precipita sul posto. Solo che si scopre che è positiva al Covid.
Da qui il processo per avere violato l’isolamento. In particolare l’art. 260 del Regio decreto 1265/34, che punisce l’inosservanza dei protocolli sanitari. L’avvocato Riccardo lo Bue piccona la ricostruzione. Punto uno: la donna aveva già superato il periodo di positività, essendo trascorsi più di dieci giorni dal contagio. Punto due: la sua presenza era indispensabile.

“La condotta della signora C.B. non integra gli estremi del reato, sia per l’assenza del presupposto oggettivo – la non contagiosa – sia per la presenza di una causa di giustificazione legata all’adempimento dei doveri genitoriali”, ha spiegato il legale.
Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva ed ha assolto l’imputata. La giurisprudenza della Cassazione sul punto è chiara. Serve una valutazione concreta del pericolo nelle violazioni delle norme anti-Covid e c’è la prevalenza di interessi costituzionalmente garantiti, come la tutela dei minori, rispetto alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria”.
È una questione di bilanciamento tra le esigenze di contenimento della pandemia e la tutela di diritti fondamentali. La valutazione va fatta caso per caso, bisogna tenere conto delle specifiche circostanze e della concreta pericolosità delle condotte contestate.