ROMA – In base alle regole stabilite dal governo in materia di accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblici sia privati, per recarsi al lavoro non è prevista una distinzione tra i lavoratori in possesso del Super green pass e quello base. E’ valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.
Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021
I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale in regime di diritto pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la Banca d’Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. Inoltre, l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratto esterno
L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.
Anche i dipendenti del settore privato, dal 15 ottobre per accedere ai luoghi di lavoro, sono obbligati a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.
Il personale, i magistrati, i componenti delle commissioni tributarie, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazione verde COVID-19. Non sono soggetti all’obbligo gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.