Bancarotta: Cozza, la cassazione e la revoca della carcerazione

Crac Italsea: Cozza, la Cassazione e la revoca della carcerazione

Una parte della condanna è irrevocabile. Altre tre imputazioni sono state annullate con rinvio.

CATANIA – Si chiude solo parzialmente il lungo processo sul crac Italsea Group di Taormina, dichiarata fallita nel 2011. La Cassazione ha confermato – dichiarando quindi irrevocabile – la condanna per il primo capo d’imputazione relativo al reato di bancarotta fraudolenta emessa dalla Corte d’Appello di Messina nei confronti della famiglia Cozza, imprenditori catanesi da decenni nel campo della logistica. Gli ermellini però hanno annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per gli altri tre ‘capi d’imputazione’. Precisamente nel dispositivo della Suprema Corte si legge: ”Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C) e D), nonché al conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Messina. Rigetta i ricorsi quanto al capo A)”.
La Corte d’Appello di Messina dichiarando l’avvenuta prescrizione dei reati di natura fiscale aveva condannato – ormai 3 anni fa – Salvatore Luigi Cozza, imprenditore del settore trasporti su gomma, a 8 anni, la moglie Giuseppa Pistorio a 4 anni e 7 mesi, i figli Luigi e Pamela a 4 anni, Claudio D’Arrigo Reinohold a 6 anni e 6 mesi, Francesco Altomare a 4 anni e infine Giuseppe Basile a 3 anni e 10 mesi.

L’ordine di carcerazione parziale e la revoca

Da questa parziale conferma di condanna la Procura generale di Catania ha emesso “ordine di esecuzione parziale di pena per la carcerazione” di Salvatore Luigi Cozza  “in relazione alla porzione di pena divenuta irrevocabile (calcolati dalla pg in 7 anni e 6 mesi) , che – stante all’entità della stessa – consiglia quest’ufficio di adottare – scrivono nel provvedimento – un ordine di carcerazione senza attendere esito del giudizio di rinvio sui restanti reati non contemplati nel presente provvedimento”. Stessa situazione per Claudio D’Arrigo. La pg valuta le posizione con pene superiori ai 4 anni. Cozza così entra in carcere, anzi si presenta personalmente all’istituto penitenziario di Noto, nel siracusano. La difesa, con l’avvocato Carmelo Peluso, però impugna il provvedimento e chiede la revoca della carcerazione in quanto “trattandosi di reati fallimentari riferibili al medesimo fallimento, tutte le ipotesi contestate devono considerarsi segmenti di un’unica condotta inscindibile e non frazionabile, così da non potere essere messa in esecuzione neppure la pena divenuta definitiva”. La Corte d’Appello di Messina, prima sezione, dà ragione al penalista catanese ritenendo “l’istanza fondata”. I giudici d’appello di Messina accogliendo la tesi difensiva ritengono che “qualunque sarà la decisione che sarà emessa in esito al nuovo giudizio, si  procedere comunque alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio” considerando anche attenuanti generiche e recidiva. A fondamento dalla revoca la Corte cita la sentenza della Cassazione del 29 ottobre 2020 in cui si “statuisce che l’irrevocabilità” non coincide con l’’”eseguibilità” tutte le volte in cui, c “L’eseguibilità richiede… quale presupposto necessario, l’irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle eircostanze ma anche in quella riguardante la determinazione della pena”. La Corte quindi ha revocato l’ordine di esecuzione parziale emesso dalla Procura Generale nei confronti di Cozza senior “dovendosi – evidenzia – prima dell’emissione di un nuovo ordine di esecuzione, attendere l’esito del giudizio di rinvio”. 

Crac Italsea: la sentenza della Cassazione

Ma terminato il capitolo dei tecnicismi giuridici in merito all’esecuzione della pena detentiva, veniamo al dato processuale che arriva dalle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione. I giudici analizzando uno per uno i motivi del ricorso delle difese hanno “rigettato” quelli riferibili al primo capo d’imputazione: “in particolare, al capo a) del secondo decreto, è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale – si legge in sentenza – perché gli imputati (Salvatore Luigi Cozza, nella sua qualità di direttore generale, Pamela Cozza, presidente del consiglio di amministrazione, Claudio D’Arrigo e Luigi Cozza, consiglieri del consiglio di amministrazione, e Francesco Altomare, autista, ma già presidente del consiglio di amministrazione), in concorso tra loro, avrebbero distrutto o, comunque, sottratto, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e cagionare un parallelo pregiudizio per i creditori, i libri e le altre scritture contabili della Italsea Group s.p.a., successivamente dichiarata fallita, simulando il furto di un furgone, asseritamente contenente la documentazione”. Alcuni documenti non furono presentati agli accertamenti, i vertici di Italsea si giustificarono del fatto che le carte contabili erano state rubate durante il furto di un furgone utilizzato per il trasloco degli uffici. “Argomentazioni” che i giudici di secondo grado non hanno ritenuto fondate. La Suprema Corte ricorda che “sugli amministratori, chiamati a gestire l’impresa, incombe, fra l’altro, l’obbligo di conservare i libri e le scritture contabili”. E quindi “accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui gli imputati svolgevano pacificamente le funzioni di amministratore, incombe – mette nero su bianco la Cassazione – sugli imputati l’onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da un fatto agli stessi non imputabile. E le giustificazioni fornite sono state ritenute inattendibili”. La responsabilità penale su questa imputazione è diventata definitiva: “Deve essere dichiarata l’irrevocabilità della condanna relativa al capo a) della rubrica, in relazione al quale i ricorsi sono stati rigettati”, verga la Cassazione. Negli altri capi d’imputazione (annullati) “sono contestati tre diversi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale “mediante esposizione di passività inesistenti” e “mediante dissimulazione di attivo”. Su queste ipotesi la Cassazione ha disposto una nuova valutazione da parte di un’altra sezione della Corte D’appello di Messina. Gli ermellini danno una precisa direttrice per il processo di rinvio: “il mero dato contabile non è, in sé, una distrazione, in quanto non incide di per sé solo sulla consistenza patrimoniale dell’imprenditore, ma sull’esatta rappresentazione (contabile, appunto) del suo patrimonio”. Infine la Suprema Corte certifica “l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai capo b), c) e d) assorbe gli ultimi quattro motivi di ricorso, relativi, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio, che saranno esaminati dal giudice del rinvio”.


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