ROMA – Cartelle esattoriali, con il nuovo decreto fiscale, lo spostamento di alcuni termini per i pignoramenti e l’arrivo delle prime notifiche, i contribuenti rischiano il caso. Ancora peggio, tra cavilli e rinvii, non tutti riescono a monitorare la propria condizione debitoria, complici anche gli avvisi bonari differiti e le notifiche per “avvenuto deposito” di documenti mai ricevuti dai contribuenti.
Mini-proroga dei termini per il pagamento della Definizione agevolata
L’esame del disegno di legge S. 2426 – Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – da parte della Camera dei deputati è previsto a partire da lunedì 13 dicembre p.v.
Per saperne di più, consulta il sito del Senato e della Camera dei deputati
Il “Decreto Fiscale” – DL n. 146/2021
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.
Vediamoli nel dettaglio.
Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento viene considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Ecco le Faq diramate dall’Agenzie delle Entrate da conoscere con urgenza
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.
Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.
Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.