All'appello mancavano soltanto Carlo Magno e Toro Seduto.Ma vi rendete conto che la gente è stanca

All'appello mancavano soltanto Carlo Magno e Toro Seduto.Ma vi rendete conto che la gente è stanca
Troppi cambi di casacca, gente che sta in politica per i propri interessi, La Vardera devi fare selezione.
Da quello che apprendo leggendo l'articolo sopra riportato, La Vardera non stà facendo altro che aggregare già facce note della vecchia politica. Ex Onorevoli, gente che lascia quel partito per aderire ad un altro, quindi di nuovo in "Controcorrente che cosa c'è Il vecchio che si ricicla? E no Ismaele, questo è proprio quello che non mi convince al di là dei buoni propositi.
il tono e lo stile della lettera ha poco di "istituzionale"; l'uso del Tu, il ricorso a lusinghe e apprezzamenti sulla figura delle Destinatario ( sicuramente Persona meritevole, degna di ogni rispetto ) è ridondante, un pò stucchevole e lascia piuttosto trasparire un retorico intento di "captatio benevolentiae". La sentenza di cui si discute è circostanziata e motivata. probabilmente molte delle Persone che l'hanno criticata, aspramente, non si sono rese conto che si tratta di una causa "civile", ma siccome la vicenda ( lo speronamento e il rinvio a giudizio di Salvini ) è stata tutta dibattuta in ambito "penale", ritengono che anche quest'ultimo procedimento lo sia. Prescindendo dall'equivoco, vero o presunto che sia, è da prendere atto che molta Gente non riesce a comprendere le logiche di una Giustizia che non si sposa con il normale "buon senso" e, stando a quanto in concreto accaduto, non può comprendere come una cittadina straniera ( tedesca ) possa entrare a forza in acque italiane, speronando una imbarcazione della guardia di Finanza e, ciò, possa essere considerato comportamento legittimo. Come pure possa essere giustificato il provvedimento di dissequestro dell'imbarcazione e l'ultimo atto giudiziale che dispone il risarcimento in favore della ONG titolare della imbarcazione introdottasi a forza nelle acque italiane. Di tutto questo - quantunque proceduralmente ben circostanziato e motivato - molte Persone non riescono proprio a capacitarsene e forse, non a caso, pensano che se l'episodio fosse avvenuto in acque territoriali antistanti il porto di Amburgo o Brema, il comandante della nave che ha violato a forza la territorialità di quelle acque, sarebbe ancora rinchiuso ( o rinchiusa ) in una delle carceri tedesche, l'imbarcazione confiscata e la ONG assoggettata a una sanzione pecuniaria di qualche centinaio di migliaia di euro.
Intanto dico a la vardera basta!! Ma ti stai mettendo in casa una pletora di soloni!! Molti hanno già fatto cambio casacca altre volte e tu li stai prendendo tutti!!?? Ma stai scherzando?? Ma da te mi aspetto ben altro. Ismaele da te mi aspettavo che prendevi gente nuova “vergini” della politica . Gente con background alle spalle non fatto di militanza di partito. Ho sempre detto che la politica , per fare politica devi avere innanzitutto competenze manageriali, devi avere guidato aziende non fatto solo e sempre politica x campare. Anche i nomi che hai accolto a Palermo fanno venire la noia. Non ti fidare di tutti. Gente obsoleta che ha ha fatto il suo tempo ! Basta con pseudo antimafia - trova la competenza e la esperienza . Troppa gente con un passato lunghissimo e non esaltante non fa di controcorrente una vera novità. Ismaele se mi consentono, rifletti , rifletti, non prendere tutti. Ti ho scritto più volte , contattami, mi piacerebbe darti qualche consiglio “da manager esperto” Francesco
Si aggiunga:
1. L’art.5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, portante “Riordino della legislazione in materia portuale”. e modifiche (DD. Lgss. 4 agosto 2016, n. 169, e 13 dicembre 2017, n. 232), ai primi tre commi così recita:
“1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Assoporti – Associazione Porti Italiani Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale; b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro- portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale”.
Essendo il DPSS propedeutico alla redazione dei piani regolatori dei porti che rientrano in un sistema portuale, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Sicilia Orientale lo ha predisposto il 10 ottobre 2020 (approvato con decreto MIMS dell’11 marzo 2022) in ordine ai porti di Augusta e Catania, cui successivamente si sono aggiunti quelli di Pozzallo (L. 5 agosto 2022, n. 108) e di Siracusa (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito in L. 15 marzo 2024, n. 28). Detto DPSS è, quindi, obsoleto non contemplando la pianificazione strategica del sistema costituito da quattro porti e non più da due. La questione non è solo formale ma sostanziale: se la pianificazione strategica fosse stata articolata anche sui porti di Pozzallo e Siracusa, le finalità a base del Piano regolatore del porto (PRP) di Catania avrebbero potuto avere probabile diversa definizione. Essendo l’attuale redazione del PRP di Catania viziata dall’assenza di un DPSS aggiornato all’attuale Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, consegue la violazione del richiamato art. 5 L 84/’94 e l’impossibilità per il Consiglio Comunale di Catania di esprimersi senza rendersi partecipe della violazione.
2. L’area a nord (scogliera dell’ARMISI) non rientra nelle aree demaniali marittime attribuite alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; essendo di competenza statale “le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste” (art. 88, comma 1, DPR 24 luglio 1977, n. 616, e modifiche), occorrerebbe un provvedimento di carattere nazionale che ampli ad essa la circoscrizione del porto di Catania, in assenza del quale la stessa resta nella titolarità dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambienta (ARTA) e disciplinata dalla L.R. 29 novembre 2005, n. 15, portante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, e modifiche, il cui art. 4, al comma 1, così recita: “Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime [PUDM], approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l’accesso di animali di affezione. I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l’accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell’utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi”. In tutta evidenza, quindi, i PUDM non possono prevedere porti né ampliamenti portuali. Il Comune di Catania ha conformemente definito, per la procedura di pre-valutazione, con Deliberazione di Giunta 27 gennaio 2021, n. 10, il PUDM relativo alla propria fascia costiera. Tale deliberazione è stata contestualmente dichiarata “immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91” e, non essendosi l’ARTA pronunciato entro il termine perentorio di 90 gg, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e quelle successive di adozione da parte del Consiglio Comunale e di approvazione della Regione, a prescindere dalle quali permane vigente la delibera di Giunta 10/2021; da cui consegue che il Consiglio Comunale ove esprimesse un parere favorevole sulle previsioni del Piano regolatore del porto (P.R.P.) relative all’area in questione, disattenderebbe uno strumento di pianificazione territoriale definito dall’Amministrazione cittadina.
3. Il render pubblicato da La Sicilia dell’11 marzo scorso, a p. II della cronaca di Catania, a corredo dell’articolo di Luisa Santangelo “Project financing al porto: aperti due fascicoli / «Mentre i pm indagano, si deve rifare la gara», rappresenta la banchina dell’approdo per 12 mega yacht accessibile direttamente, attraverso percorsi presumibilmente veicolari, dalla via Sei Aprile che si trova a circa m 10 sul livello del mare; ove tale render costituisse parte integrante della documentazione inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la VAS, sarebbe un atto pubblico e la sua palese distanza dalla realtà potrebbe trarre in errore la commissione valutatrice, lasciandole ritenere l’assenza di ostacoli non solo per l’approvvigionamento dei servizi commerciali e alberghieri previsti, per circa mc 300.000 sulla banchina che coprirebbe la scogliera, ma anche per le persone diversamente abili.
4. Il previsto ampliamento delle volumetrie, con indice di copertura del suolo del 20 %, implica un’altezza media dei nuovi edifici gestionali, commerciali e alberghieri risultante da mc 3.290.028,3 : mq 245.230 = m 13,41, ovvero mediamente di quattro piani, con un massimo di m 24 (otto piani) derogabile in incremento del 10 o del 20 % e financo in alcune parti senza limite alcuno; ciò implicherebbe un’ulteriore barriera percettiva tra la città e il suo mare e la conseguente negazione della storia che, in quella parte urbana, li lega: nel 1877 nell’Opificio della Manifattura Tabacchi, già Quartiere militare borbonico, lavoravano 523 donne su un totale di 567 dipendenti, con una presenza femminile di oltre il 92 % rimasta pressoché invariata quando il personale, nei primi decenni del secolo scorso, per l’incremento di attività connesso alla diffusione del fumo, superò la soglia di 1000 unità e il plesso fu duplicato con i corpi che definiscono la corte meridionale e prospettano su piazza San Cristoforo. A questo dato, che documenta a Catania un’emancipazione femminile ante litteram va aggiunto che le cosiddette sigaraie erano prevalentemente residenti con le famiglie a San Cristoforo e agli Angeli Custodi, e mogli di pescatori che ormeggiavano i loro pescherecci lungo le banchine portuali che, secondo le previsioni del PRP, sarebbero chiamate ad accogliere una volumetria complessiva, tra esistente e nuovo, di mc 3.740.503,3, che in ambito residenziale sarebbe sufficiente per una popolazione di 37.405 abitanti, quasi duemila in più di quella della città di Caltagirone che al 30 novembre scorso era costituita da 35.456 abitanti.
5. La realizzazione, nel 2012, della nuova darsena che ha deviato e accorciato la foce dell’Acquicella causando importanti alterazioni all’ecosistema, era e resta fuori legge, non essendo previsto tale tipo d’intervento nel Decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1993, portante “Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione di programmi di manutenzione idraulica e forestale” (GU 20 aprile 1993, n. 91), che non contempla le deviazioni dei corsi d’acqua dai loro alvei naturali con interruzioni delle interazioni fra acque superficiali e acque sotterranee delle falde in subalvei, e sarebbe di competenza dell’A.R.T.A., ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, provvedere alla riduzione al pristino stato. Sarebbero analogamente fuori legge gli “interventi di rinaturalizzazione della foce” spostandola più a sud, previsti dal PRP, che pure interromperebbero le interazioni fra acque superficiali e acque di falda. L’unica possibilità di rinaturalizzazione sarebbe data dal ripristino a cielo aperto della foce originaria con le tecniche ecocompatibili indicate del DPR del 14 aprile 1993.
6. Per le medesime motivazioni non è realizzabile la galleria di collegamento del porto all’asse dei servizi per il traffico ro-ro, che interromperebbe la falda sub alvea del torrente Acquicella nel suo percorso naturale verso il mare, imponendole un troppo-pieno il cui superamento sarebbe improbabile con i conseguenti allagamenti a monte, con alto rischio per il Villaggio Santa Maria Goretti, il cui piano di spiccato è stato realizzato inspiegabilmente più basso di quello circostante di campagna, determinando ricorrenti inondamenti piovani.