Chi legge il futuro attraverso le carte non è per forza un ciarlatano. È questa la conclusione alla quale è giunto il Tar Sicilia (sezione di Palermo) che, con la sentenza n. 1944 del 2 novembre 2011, ha di fatto annullato un provvedimento risalente al 1996 con il quale la Questura del capoluogo siciliano aveva imposto la chiusura a un studio di cartomante. L’ordine era quello di cessare immediatamente l’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista” sia nel suo studio che in altri luoghi, con espresso divieto anche di esercizio, di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa e il mezzo televisivo e radiofonico, “considerato che detta attività costituisce esercizio del mestiere di ciarlatano ai sensi dell’art. 231 del regolamento di esecuzione del Testo unico sulla pubblica sicurezza”.
Una decisione che non è andata giù alla chiromante di Palermo, F. G., che ha fatto ricorso al Tar contro la Questura di Palermo. Dopo 15 anni è arrivato il verdetto finale secondo il quale, l’attività di cartomante (come le altre di chiromante, veggente, occultista contemplate dall’art. 121 t.u.l.p.s. e dall’art. 231 reg. p.s.) è sanzionata solo quando, a seguito di un’approfondita analisi della fattispecie concreta, costituisce manifestazione di vera e propria ciarlataneria e tale è ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità od a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio. Per i giudici amministrativi, quindi, la Questura non doveva limitarsi alla contestazione ma aveva il dovere di valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, la presunta ciarlataneria della ricorrente.
Verifiche che non sono state fatte e che adesso consentiranno alla cartomante di riprendere la sua attività. Di più. La vicenda assume contorni paradossali perché la vittima del provvedimento potrà chiedere un risarcimento allo Stato per 15 anni di mancati guadagni. A questo punto la domanda è lecita: con il senno di poi, la cartomante avrà letto il futuro prima di impugnare il provvedimento della Questura?