PALERMO – “Premesso che la Procura non ha alcuna intenzione di alimentare sterili polemiche”. Inizia così la dichiarazione del procuratore della Corte dei conti della sezione giurisdizionale della Regione siciliana Pino Zingale.
“Ho la sensazione – afferma il magistrato requirente contabile, intervenuto sulla sentenza della corte di Cassazione e sull’incandidabilità dell’ex ministro ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco – che la sentenza della Cassazione sia stata letta troppo superficialmente e, di conseguenza, male interpretata”.
“Ritenuto corresponsabile del dissesto”
“Senza entrare minimamente nel merito della vicenda, che è stato definito con la sentenza della Corte dei conti siciliana prima e della Cassazione poi, va evidenziato che la decisione della corte contabile prevedeva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria al sindaco Enzo Bianco, in quanto ritenuto corresponsabile del dissesto del Comune di Catania, e di una sanzione di status conseguente a tale accertata responsabilità, di natura interdittiva“, prosegue.
“Orbene, la corte suprema di Cassazione si è limitata a cassare la sentenza solo nella parte in cui irroga direttamente la sanzione di status invece che trasmettere la sentenza all’autorità amministrativa competente, affermando pure che la sanzione della incandidabilità deriva automaticamente dalla legge una volta che la Corte dei conti abbia accertato l’esistenza dei presupposti di responsabilità, cosa che nel caso di specie è avvenuta”.
“La Cassazione ha pure precisato – aggiunge il procuratore – che il decreto dell’autorità amministrativa ha natura meramente dichiarativa, quindi senza possibilità di alcun diverso apprezzamento nel merito, dal che consegue che la sanzione decorre dalla data del pronunciamento giurisdizionale che ha accertato i presupposti e, cioè, la responsabilità del dissesto e che, va ribadito, non è stato minimamente intaccato dalla sentenza della Cassazione”.
Il provvedimento “meramente dichiarativo”
“L’unico risultato della sentenza è, quindi, che l’autorità amministrativa dovrà adottare un provvedimento meramente dichiarativo-accertativo dell’esistenza della sanzione che già sussiste in quanto derivante, come affermato dalla Cassazione, direttamente dalla legge”. L’autorità amministrativa che dovrà emettere il provvedimento è la Prefettura.