Il Tar boccia due concorsi | Sfumano 552 assunzioni - Live Sicilia

Il Tar boccia due concorsi | Sfumano 552 assunzioni

Il Tar boccia due concorsi della sanità siciliana. Il tribunale amministrativo, con due sentenze depositate venerdì scorso, infatti, ha definitivamente stoppato le selezioni per complessivi 552 posti per infermieri e tecnici radiologi della Sicilia occidentale.

Sanità. I giudici: "Precedenza alla mobilità"
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Il Tar boccia due concorsi della sanità siciliana. Il tribunale amministrativo, con due sentenze depositate venerdì scorso, infatti, ha definitivamente stoppato le selezioni per complessivi 552 posti per infermieri e tecnici radiologi della Sicilia occidentale. Condannando l’assessorato regionale alla Sanità e l’Asp di Palermo anche al pagamento delle spese.

Una decisione, quella della prima sezione del Tar presieduta da Flioreto D’Agostino, che arriva dopo che già in passato, esattamente un anno fa, i giudici avevano sospeso in via cautelare queste selezioni, in seguito a una pioggia di ricorsi.

Il motivo di questi ricorsi? Semplice: l’assessorato, prima di indire quei concorsi avrebbe dovuto ricorrere alla mobilità. Insomma, prima di inserire nuove forze nel sistema sanitario siciliano, bisognava verificare la disponibilità di chi, magari, da anni lavora in altre Regioni e attende di rientrare in Sicilia. O di chi, nel corso degli anni, s’è trovato in esubero. Tutte persone raccolte in una graduatoria che l’assessorato ha in parte ignorato, scegliendo inizialmente la formula del “fifty fifty”: metà di posti disponibili con concorso aperto, metà con procedure di mobilità.

Ma il Tar, come detto, ha bocciato entrambi i concorsi: quello per 514 posti di infermiere e quello per 38 posti di tecnico di radiologia. E le motivazioni dei giudici sono identiche per entrambi i casi. Il Tar, tra l’altro, si rifà a un’altra sentenza, dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, scrivono i giudici “ha espresso princìpi di diritto che sul piano interpretativo confermano la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistent”.

Insomma, il concorso pubblico deve arrivare solo dopo il ricorso alla mobilità. Come confermato anche da un’altra sentenza, quella del Tar dell’Emilia Romagna, che “pone infatti – scrivono i giudici – una chiara regola preclusiva rispetto a nuove assunzioni in presenza di una scopertura di organico colmabile a mezzo di procedura di mobilità”.

L’assessorato e l’Asp, a dire il vero, durante il procedimento, avevano anche sollevato la questione dell’interesse legittimo dei ricorrenti. In pratica, secondo la Regione siciliana, coloro che hanno avanzato ricorso, non avrebbero potuto comunque accedere alle assunzioni, perché collocati in una posizione di graduatoria assai distante dalle prime. Ma anche in questo caso, i giudici hanno deciso in maniera opposta alle posizioni dell’assessorato: “È vero – scrive il Tar – che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica”.

Così, ecco la sentenza, con la quale il Tar ha “annullato i provvedimenti impugnati”. Ovvero, ha bocciato i concorsi. Per quei posti di infermiere e tecnico di radiologia, è tutto da rifare.

Adesso, la sentenza potrebbe avere conseguenze anche sui concorsi analoghi del bacino orientale che riguardano oltre 700 persone (34 fisioterapisti, 624 infermieri, 79 tecnici di radiologia). Un anno fa, infatti, il Tar di Catania, alla richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti aveva risposto in maniera diversa dai colleghi del capoluogo: “I provvedimenti di indizione del concorso – scrivevano nell’aprile del 2011 i giudici etnei – costituiscono determinazioni relative all’organizzazione degli uffici e/o misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. Ma anche su questo punto, nell’ultima sentenza s’è espresso il Tar di Palermo, sconfessando la sezione distaccata di Catania e affermando il “profilo squisitamente pubblicistico della organizzazione dei pubblici uffici”.


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