I coniugi F.V. di 45 anni e F.R. di 52 anni, entrambi palermitani, sono comproprietari di un complesso immobiliare realizzato prima del 1950 nel centro storico di Palermo, all’interno del quale da anni gestiscono un’attività di bar e trattoria. Decidono di ristrutturare, chiedono il cambio di destinazione d’uso del terrazzo, da residenziale a commerciale, e l’istallazione di un ascensore interno, presentando una segnalazione di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.
“Il Comune di Palermo, inopinatamente, adottava un provvedimento di divieto di inizio o prosecuzione dei lavori – spiegano gli avvocato Girolamo Rubino e Vincenzo Airò- sostenendo (erroneamente) che in ragione delle previsioni degli strumenti urbanistici del centro storico sull’immobile in questione non sarebbe consentita la destinazione commerciale a piani diversi dal piano terra. I coniugi palermitani hanno proposto allora un ricorso davanti al Tar Sicilia, lamentando una palese violazione di legge ed una grave forma di eccesso di potere per violazione di una circolare dello stesso Comune di Palermo”.
In particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato il provvedimento impugnato per violazione delle legge regionale n. 16/2006, secondo cui sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 , compresi gli immobili destinati a civile abitazione, a condizione che non si determini alterazione ai volumi già realizzati ,citando precedenti giurisprudenziali dello stesso Tars Sicilia secondo cui tale disposizione è ispirata a favorire lo sviluppo delle attività economiche.
Il Tribunale amministrativo, condividendo le tesi difensive ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione delle esigenze commerciali dei ricorrenti; pertanto, per effetto dell’ordinanza resa dal Tar i ricorrenti potranno ultimare l’intervento edilizio previsto con aumento di produttività del loro locale.