"L'Arpa non era obbligata | a rivolgersi all'Avvocatura" - Live Sicilia

“L’Arpa non era obbligata | a rivolgersi all’Avvocatura”

"Il conferimento di tutti e tre i legali appartiene ad un momento antecedente, in cui il legale rappresentante pro tempore dell'agenzia ha ritenuto di procedere agli affidamenti degli incarichi, dunque prima del decreto di ammissione al patrocinio dell' avvocatura".

Il dirigente generale Licata di Baucina
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Francesco Licata Di Baucina

PALERMO- Il direttore generale dell’Arpa, Francesco Licata di Baucina, ha inviato alla redazione una lettera contenente alcune precisazioni sull’articolo apparso venerdì su Live Sicilia. Riceviamo e pubblichiamo:

“L’articolo apparso su Live Sicilia a firma di Accursio Sabella merita a nostro avviso un commento ed una precisazione,

Innanzitutto sottolineamo che Arpa Sicilia non fa parte degli enti ammessi al patrocinio obbligatorio dell’avvocatura dello Stato, dunque è stata ammessa al patrocinio “facoltativo” su propria istanza e dopo una complessa procedura durata circa un anno, conclusasi con la pubblicazione sulla GURI del 26 luglio scorso del DPCM di autorizzazione.

Pertanto solo da tale data l’Arpa ha “conquistato” la possibilità di fruire di tale patrocinio gratuito di certa pregevolezza per l’autorevole e competente professionalità espressa dall’organo in sè. Nel pregresso, l’agenzia priva per lungo tempo della figura di un avvocato interno e posta di fronte ad un contenzioso quanto mai complesso ed articolato, sia per la competenza geografica che abbraccia l’intera regione, che per la varietà e delicatezza delle materie del contendere, ha provveduto utilizzando ove possibile lo strumento di cui all’art 417 bis ossia la difesa affidata a propri funzionari ove ciò è consentito (cause di lavoro in primo grado) ed attivando per il resto un Albo degli Avvocati con procedura pubblica.

Ciò premesso, tornando agli incarichi segnalati dall’articolo è d ‘obbligo precisare – per una corretta informazione ai cittadini – che l’individuazione ed il conferimento di tutti e tre i legali appartiene ad un momento antecedente in cui il legale rappresentante pro tempore dell’agenzia ricevuta la notifica degli atti giudiziari in questione ha ritenuto di procedere agli affidamenti degli incarichi, dunque prima del decreto di ammissione al patrocinio dell’ avvocatura, pur non perfezionando la fase conclusiva del procedimento con l’adozione del decreto e la sottoscrizione del contratto, atti questi ultimi formalizzati dalla scrivente direzione a fronte però di attività difensive già poste in essere dagli avvocati incaricati a tutela dell’ente e nel rispetto dell’obbligazione professionale già assunta.

I compensi, anche questi già pattuiti, sono stati quantificati tenendo conto dei minimi tariffari a prescindere dalle modifiche intervenute nella tariffazione, e secondo la rilevanza della causa .

Infine per quanto attiene ad uno degli incarichi attenzionati dall’articolo e precisamente il giudizio innanzi al CGA relativo alla proprietà di un immobile, non risponde a verità che in detto giudizio l’Arpa sia stata assistita dall’avvocatura: innanzitutto perchè trattasi di fatti precendenti all’ammissione dell’agenzia al patrocinio come già detto, ma sopratutto perchè nel giudizio in questione l’agenzia non è mai stata coinvolta nè in primo nè in secondo grado, patendo invece un danno ingiusto per il quale ha dovuto intervenire d’urgenza all’interno dei termini ancora disponibili per una sua azione di tutela. Attore e convenuto erano infatti la Provincia, l’Azienda Sanitaria (ex USL), la Presidenza della Regione siciliana, l’Assessorato reg.le Bilancio e Finanze, Assessorato reg.le Sanità (questi ultimi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato) e pertanto in detto giudizio l’avvocatura ha espletato il suo mandato non certo per l’Arpa, mentre l’Agenzia è stata improvvisamente destinataria di una intimazione di rilascio dell’ immobile dove ha sede la struttura territoriale di Caltanissetta con il pericolo di danni facilmente immaginabili anche sotto il profilo della interruzione di un pubblico servizio di tutela ambientale.

Ciò posto questa Direzione ha già avviato le intese con l’Avvocatura dello stato con il cui conforto e attraverso richieste specifiche valuterà caso per caso gli incarichi affidati e ove possibile, in una doverosa logica di contemperamento degli interessi procederà alla loro cessazione anticipata in accordo con i professionisti nel rispetto della correttezza amministrativa dei rapporti e della gestione della cosa pubblica”.

IL DIRETTORE GENERALE di ARPA SICILIA

Dott. Francesco Licata di Baucina


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