Legge su parchi e riserve |bocciata in parte dalla Consulta - Live Sicilia

Legge su parchi e riserve |bocciata in parte dalla Consulta

La sentenza pubblicata in Gurs

PALERMO – La disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente prevista dall’art. 117 della Costituzione e neanche la Regione Siciliana, nonostante goda di uno Statuto speciale, può modificare il quadro normativo di riferimento. L’ha sancito la Corte costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale degli articoli 6 comma 1, e 28 commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’articolo 22 della legge n. 394. La sentenza, pubblicata oggi sulla Gurs, è scaturita da quattro ricorsi promossi al Tar la Sicilia dal Consorzio di tutela della Igp pomodoro di Pachino, dall’Azienda agricola ittica Spatola Francesco & C. e da Acqua Azzurra spa nei confronti dell’assessorato del Territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, per l’annullamento del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale “Pantani della Sicilia sud orientale”.


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