"Marcello Dell'Utri fu il mediatore | del patto tra Berlusconi e la mafia" - Live Sicilia

“Marcello Dell’Utri fu il mediatore | del patto tra Berlusconi e la mafia”

Marcello Dell'Utri

Depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla terza sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Raimondo Lo Forti, che condannò l'ex senatore del Pdl a sette anni per concorso in associazione mafiosa.

Le motivazioni della condanna
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PALERMO – Nessun vuoto. Marcello Dell’Utri per un ventennio della sua vita avrebbe contribuito a rendere più forte Cosa nostra. Anche tra il 1978 e il 1982, periodo per il quale la Cassazione aveva rilevato un vuoto argomentativo, annullando con rinvio la precedente condanna.

È un giudizio pesante quello espresso dalla terza sezione della Corte d’appello di Palermo (presieduta da Raimondo Lo Forti, a latere Daniela Troja e Mario Contepi) che nel marzo scorso ha condannato l’ex senatore del Pdl a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. “In tutto il periodo di tempo in oggetto (1974-1992) – si legge nelle 470 pagine delle motivazioni – (Dell’Utri ndr) ha, con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia con l’associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l’anti Stato, al fine di mediare tra le esigenze dell’imprenditore milanese (Silvio Berlusconi, ndr) e gli interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale dell’associazione”.

Tutto inizia – come ripercorrono i giudizi – con l’incontro del 1974 a Milano. Erano presenti, oltre a Dell’Utri e Berlusconi, boss del calibro di Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo. Fu l’incontro che precedette l’assunzione di Vittorio Mangano come stalliere nella villa di Arcore. “Dell’Utri, partecipando all’incontro di pianificazione, – si legge nella motivazione – ha siglato in modo definitivo un patto con Cosa nostra che proseguirà, senza interruzioni, fino al 1992. In virtù di tale patto i contraenti (Cosa nostra da una parte e Silvio Berlusconi dall’altra) ed il mediatore contrattuale (Marcello Dell’Utri) – si legge ancora – legati tra di loro da rapporti personali, hanno conseguito un risultato concreto e tangibile costituito dalla garanzia della protezione personale dell’imprenditore mediante l’esborso di somme di denaro che quest’ultimo ha versato a Cosa nostra tramite Marcello Dell’Utri. L’incontro, dunque, segna l’inizio del patto che legherà Berlusconi, Dell’Utri e Cosa nostra fino al 1992”.

Vittorio Mangano sarebbe diventato il salvacondotto di Berlusconi verso la tranquillità familiare. Su questo punto così si esprimono i giudici: “E’ da questo incontro che l’imprenditore milanese, abbandonando qualsiasi proposito (da cui non è parso, invero, mai sfiorato) di farsi proteggere dai rimedi istituzionali, è rientrato sotto l’ombrello di protezione mafiosa, assumendo Vittorio Mangano ad Arcore e non sottraendosi mai all’obbligo di versare ingenti somme di denaro alla mafia, quale corrispettivo della protezione”.

Mangano non andò ad Arcore, sostengono i giudici, in quanto esperto di cavalli (Dell’Utri dichiarò che Berlusconi non aveva trovato in Brianza una persona che capisse di cavalli, di cani e terreni e così gli chiese di trovare qualcuno in Sicilia), ma per proteggere la famiglia Berlusconi”. E sono anche rapporti intrattenuti con Mangano a dimostrare, secondo il collegio d’appello, la continuità del reato commesso da Dell’Utri: “Il rapporto tra i due non si è mai interrotto almeno fino al 1992 ed ha subito delle forzate interruzioni per i periodi di detenzione del Mangano che già nel dicembre 1975, e cioè dopo meno di un anno dal momento in cui aveva definitivamente lasciato Arcore, veniva affiliato alla famiglia mafiosa di Porta Nuova. La continuità della frequentazione, l’avere pranzato in diverse occasioni con lui sono circostanze che hanno consentito di escludere che i rapporti svoltisi in un arco temporale che ha coperto quasi un ventennio nel corso del quale il Mangano è stato arrestato e prosciolto e poi nuovamente arrestato e poi ancora prosciolto, possano essere stati determinati da paura”.

Da qui la con conclusione dei giudici: “Dell’Utri non ha mai cessato la sinergia con quei partecipi interni a Cosa nostra che lui, seppur a fronte di accertati rapporti, ha sempre negato di conoscere (Teresi e Bontade) o con cui aveva rinnegato di avere avuto legami di amicizia (Mangano) o con i quali ha affermato di avere condiviso nient’altro altro se non una comune passione per il calcio ed un’amicizia dai profili affatto illeciti (Cinà). Appare dunque incontestabile che, nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade e durante il dominio di Salvatore Riina, non si è registrata alcuna interruzione dei pagamenti ed è emerso che l’imputato ha agito in modo che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia, a titolo estorsivo, e ciò fino agli inizi degli anni ‘90”.

Infine, nelle motivazioni della sentenza viene stigmatizzato il comportamento di Dell’Utri anche in occasione di un suo incontro nel dicembre del 1998 con Gisueppe Chiofalo, collaboratore di giustizia messinese, condannato all’ergastolo e in quei giorni in permesso premio. Chiofalo e Dell’Utri sono statui imputati e assolti dall’accusa di avere calunniato alcuni collaboratrori di giustziia. “La cordialità mostrata da Dell’Utri nei confronti di un soggetto come Chiofalo, le frasi adoperate nel corso delle intercettazioni telefoniche che avevano preceduto la visita – scrivono i giudici che hanno condannato l’ex senatore a sette anni per concorso esterno – il tenore dei dialoghi captati durante il tragitto verso casa del Chiofalo allorchè Dell’Utri si era accorto di essere pedinato e durante il viaggio di ritorno a casa di quest’ultimo, non possono non essere ritenuti dal collegio di particolare ed obiettiva gravità, non potendo trovare giustificazione in pretese esigenze di autodifesa atteso che l’espletamento di indagini difensive è riservato normativamente ai difensori”. Poi l’affondo: “L’immagine di un senatore della Repubblica, seppur già imputato in questo processo, seppur non rilevante penalmente, è sintomo di evidente ed assoluta indifferenza verso il calibro criminale dei propri interlocutori”.



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