Mannino, pm al contrattacco: | "Sentenza dal furore demolitorio"

Mannino, pm al contrattacco: | “Sentenza dal furore demolitorio”

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L'appello è stato vistato dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi.

Contro l'assoluzione
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7 min di lettura

PALERMO Una sentenza “percorsa da un singolare furore demolitorio” e costruita “dal punto di vista metodologico in modo confuso”. Sono durissime le parole con cui la Procura di Palermo ha deciso di appellare l’assoluzione di Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato nella tranche in abbreviato del processo sulla Trattativa Stato-mafia.

L’appello alla sentenza pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare Marina Petruzzella è stato vistato dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e porta le firme del procuratore aggiunto Vittorio Teresi, dei pm Roberto Tartaglia, Nino Di Matteo (nella foto) e Francesco Del Bene. La sentenza per la Procura “è tesa non soltanto alla analisi della posizione dell’imputato, ma sostanzialmente a smantellare la ricostruzione dei fatti prospettati dall’accusa con argomentazioni spesso prive di reale motivazione e, perciò, apodittiche”. I pm sottolineano anche che “la singolare durata di gestazione dell’elaborato (un anno circa dal giorno della lettura del dispositivo) poteva apparire giustificata dalla complessità determinata dalla necessità di enucleare la sola posizione processuale di Mannino dal contesto generale del processo originario. Ma, invero, le aspettative maturate durante la lunga attesa sono state tradite da una motivazione che è risultata estremamente lacunosa, piuttosto confusa nella ricostruzione dei fatti e priva di argomenti di valutazione critica realmente collegati alle emergenze processuali prospettate dall’accusa”.

L’incongruenza della formula assolutoria
I pm fanno un elenco di quelle che definiscono “macroscopiche incongruenze” nel ragionamento della Petruzzella. La prima, scrivono i pubblici ministeri, “si coglie nella palese contraddizione logica tra la motivazione (interamente volta a smantellare la sussistenza del fatto) e la formula assolutoria prescelta (per non aver commesso il fatto come ascrittogli), formula che evidentemente postula il convincimento, da parte del giudicante, che, pur in presenza del ‘fatto di reato’ così come contestato, è risultata incompleta la prova del consapevole contributo causale del singolo imputato alla realizzazione di quello stesso fatto”.

La valutazione ridotta a poche pagine
“La seconda osservazione – proseguono – attiene al fatto che la sentenza, di circa cinquecento pagine totali, si riduce, qualora se ne individuino le sole parti effettivamente valutative, a poco più di venti pagine. Tutto il resto della sentenza si esaurisce in una asettica trascrizione di altre sentenze emesse da altre autorità giudiziarie, di verbali integrali di interrogatorio di (soltanto alcuni) collaboratori di giustizia, dell’intera trascrizione della requisitoria del pm, che il Giudice spesso riporta senza alcun tipo di valutazione critica (ovvero limitandosi a considerazioni estemporanee e sganciate da ogni riferimento critico concreto). La sentenza, in altri termini, è sistematicamente e completamente permeata del vizio della motivazione apparente”.

Il martellamento dei pm
In sentenza il giudice aveva criticato la progressione dei ricordi del pentito Giovanni Brusca che solo dopo anni dall’avvio della collaborazione avrebbe iniziato a parlare della Trattativa. E ciò in virtù di “un eccesso di interrogatori”, quasi un martellamento da parte dei pubblici ministeri. Secondo i pm, il ragionamento vale “al più per i riferimenti a Mancino e Dell’Utri (fatti dopo il 2001), ma non certo per le questioni della trattativa con i Carabinieri e del papello, di cui Brusca ha parlato praticamente da subito (fin dai suoi verbali del 96/97), costringendo Mori e De Donno alle prime e parziali ammissioni su questo tema (tema che, prima di Brusca, i predetti non avevano mai rivelato, né in dichiarazioni, né in relazioni di servizio o atti documentali).
Sul punto l’accusa è molto critica: “L’argomento costituisce un inedito assoluto nel vasto panorama delle valutazioni delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; scompare qualsiasi accenno alla valutazione della credibilità e della attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, che viene sostituita con una analisi psicologica del soggetto che, a causa di un ‘eccesso di interrogatori…’, avrebbe subito una sorta di (indimostrato ed apoditticamente affermato) ‘condizionamento mentale”.
È la parte che probabilmente ha più di tutti infastidito i pm che scrivono: “In merito, basti ricordare che, quando si affrontano argomenti di tale delicatezza ed importanza con un collaboratore di giustizia… non possono essere ritenuti troppi gli interrogatori su quei fatti, al fine di acquisire, anche con plurimi esami a distanza di tempo, la ragionevole certezza che quegli stessi fatti rientrino realmente nel patrimonio conoscitivo del dichiarante… ciò che il Giudice definisce incomprensibilmente come ‘martellamento’ va invece ritenuto uno scrupolo investigativo, teso a fornire un quadro assolutamente privo di equivoci,

Il papello manipolato
Ed ancora, il tema del papello. Il giudice in sentenza ricordava che Ciancimino jr lo ha portato ai pm solo in fotocopia e dopo un estenuante tira e molla, per altro senza indicare chi glielo avesse consegnato. E sottolineava che il figlio di don Vito ha taroccato il documento con cui accusava Gianni De Gennaro. Alla luce di tutto questo, secondo Petruzzella, si poteva ritenere che “anche il papello sia frutto di una sua grossolana manipolazione”. Sul punto si legge nell’appello: “È del tutto evidente, anche al di là delle copiose (e riscontrate) dichiarazioni di Massimo Ciancimino sulle modalità utilizzate dal padre per scongiurare il rischio di lasciare impronte su documenti particolarmente rilevanti (modalità che comportavano appunto la fotocopiatura frequente degli originali) – che, se l’originale papello fu scritto dai sodali di Riina e consegnato dal Dr. Cinà a Vito Ciancimino, affinché questi lo recapitasse ai Carabinieri (Mori e De Donno) con i quali era in corso la trattativa, esso deve essere stato consegnato in originale (che quindi, con tutta evidenza, non sarebbe potuto essere nella disponibilità di Ciancimino), mentre, per testimoniare il proprio ruolo o per altri fini, Vito Ciancimino ha fotocopiato il papello e su tale fotocopia è risultato apposto il post-it ove, di proprio pugno, lo stesso aveva scritto “consegnato al Col. Mori. D’altro canto, l’accertamento della Polizia scientifica, cui si fa rinvio integrale, ha accertato che la fotocopia in oggetto non presenta alcuna traccia di manomissione/alterazione derivante da operazioni di fotomontaggio, nonché che sia il toner, sia il tipo di carta della menzionata fotocopia sono compatibili con la riferita epoca di produzione del documento originario.

La memoria tardiva di Violante
I pm criticano le “laconiche osservazioni del giudice” sulla testimonianza di Luciano Violante. Secondo Petruzzella “nel valutare quanto testimoniato da Violante non può escludersi innanzitutto che una serie di fattori, presenti al momento in cui questi chiese ai Pm di essere ascoltato, ne avessero deformato il ricordo : i diciassette anni trascorsi dai fatti, l’innegabile clima di suggestione e sospetto, creato dalle notizie che venivano divulgate sull’indagine, nei confronti dei soggetti che, come lui, all’epoca occupavano posizioni che potessero determinare le scelte di politica criminale che pressavano in quel momento il Parlamento e il Governo.”La replica dei pm è netta: “Si osserva che i diciassette anni di ritardo delle dichiarazioni di Violante non sono la spiegazione della cattiva valutazione che il Pm ha fatto della sua testimonianza, ma sono anzi l’essenza stessa della contestazione che gli si è mossa. Com’è possibile che abbia reso quelle dichiarazioni solo 17 anni dopo i fatti e soprattutto solo dopo che era diventato di dominio pubblico il fatto che Ciancimino avesse iniziato a parlare?”

La stoccata a Mancino
Infine una stoccata a Nicola Mancino. Il giudice nelle motivazioni scriveva: “La reticenza di Mancino, in considerazione dal suo scarso peso indiziario specifico e considerata la dimensione di perpetua esplorazione e di sospetto che ha accompagnato l’indagine, potrebbe essere ragionevolmente riferibile ad un suo stato d’animo di timore, d’altra parte dimostrato nell’eloquente dialogo telefonico che ebbe con Loris D’Ambrosio l’1 dicembre 2001, o anche dall’acquista consapevolezza di essersi trovato all’epoca dei fatti in mezzo a situazioni torbide dei cui contorni magari allora aveva una cognizione approssimativa.”
“Dunque, restando al passaggio citato – si legge nell’atto d’appello – Mancino mente perché ha paura dell’indagine (!). Una giustificazione del genere, ove condivisa, comporterebbe l’abrogazione di fatto nell’ordinamento giudiziario italiano dei reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento, visto che il motivo sotteso a questi reati è – sempre – la volontà di occultare informazioni per paura di ripercussioni processuali per sé o per altri”.

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