Le nuove funzioni delle Province | Cosa prevede la legge Delrio - Live Sicilia

Le nuove funzioni delle Province | Cosa prevede la legge Delrio

L'Ars chiede di applicare la norma nazionale anche in Sicilia. Tutte le novità previste nel testo che porta la firma del sottosegretario alla Presidenza del consiglio.

PALERMO – Anche in Sicilia, seppur a rilento, si riavvia la discussione di riforma degli enti pubblici provinciali. Sono trascorsi oltre cinque mesi da quel 7 aprile 2014, data in cui il governo nazionale pubblicava in Gazzetta Ufficiale la Legge numero 56, la legge Delrio (dal nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio primo firmatario), sul riordino degli enti pubblici provinciali e comunali. La riforma delle provincie ed in particolare, l’abolizione delle stesse, era stato uno tra gli annunci “elettorali” promossi direttamente dal presidente Crocetta nel suo programma di governo. Ma dopo l’approvazione della legge regionale che ha istituito i liberi consorzi in luogo delle vecchie province, l’iter della riforma si è arenato. Cosi, in gran fretta, l’Ars cerca di “correre ai ripari”, lavorando a un nuovo testo normativo che superi la riforma del governo. In particolare il punto di riferimento sarebbe proprio il recepimento della legge statale Delrio. Diverse le novità apportate dalla legge nazionale. Ecco le principali.

Stop agli emolumenti per tutti i componenti del consiglio provinciale. La più importante tra le novità della riforma Delrio rispetto al passato, riguarda la mancanza di qualunque compenso o onorario per tutti i futuri organismi provinciali. Infatti, come previsto all’art 14 “il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica a titolo gratuito”, da ciò discende un epocale “cambio di rotta”, rispettoso dei principi sempre più stringenti dalla Spendig Review. Un provvedimento, però, che l’Ars ha già varato con la legge approvata nel marzo scorso.

Le funzioni di Province e città metropolitane

La legge Delrio prevede la equiparazione dei confini della città metropolittana con quelli dell’ex provincia di appartenenza. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 44 della riforma “alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province”. Pertanto, tutte le funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni alle Province, diverranno di competenza – esclusiva – di sindaci, assessori e cosiglieri comunali, facenti parte della stessa Città metropolitana. L’unica novità, relativa al riparto di competenze tra province e comuni metropolitani, riguarderà, invece, la diretta attribuzione ai primi dell’intera pianificazione relativa ai servizi di trasporto pubblici e privati, l’intera gestione relativa all’edilizia scolastica nonché al pieno controllo di tutti i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, promuovendo, quindi, le pari opportunità all’interno del territorio provinciale.

Gli organi delle nuove Province.

La riforma Delrio “travolgerà” anche gli organi delle vecchie province. Infatti i nuovi organi provinciali, saranno: il presidente della provincia, il consiglio provinciale ed il nuovo consesso dei sindaci. In capo al Presidente provinciale, che rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Ente permangono poteri di coordinamento in relazione alla convocazione e alla direzione delle sedute del consiglio provinciale e dell’assemblea dei sindaci, nonché tutte le altre funzioni attribuite al presidente provinciale direttamente dallo statuto regionale. Con riferimento, invece, all’assemblea dei sindaci, tale organo, composto dai tutti i sindaci che rientrano tra i Comuni appartenenti alla provincia, avrà poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto verrà disposto dai rispettivi statuti regionali, ove tale novella andrà ad innestarsi. Per nessuno di questi organi è prevista alcuna indennità.

Le elezioni

Per ciò che concerne le modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, la novità rispetto al passato riguard la scomparsa di un procedimento di elezione diretta del Presidente e dei consiglieri provinciali. La cosiddetta “elezioni di secondo livello”, già introdotta in Sicilia dalla legge regionale che ha “chiuso” le Province e ha creato i Liberi consorzi di comuni. Il futuro Presidente della provincia sarà eletto direttamente dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, tra gli amministratori comunali il cui mandato non scada prima dei 18 mesi dalla data delle elezioni. Invece, con riferimento al consiglio provinciale, esso è composto dal presidente e da un numero “variabile” di componenti, che oscillerà tra dieci e sedici consiglieri provinciali, in relazione al numero di abitanti-residenti nella circoscrizione provinciale di riferimento. I consiglieri provinciali saranno eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia di riferimento ed avranno un mandato della durata di due anni.

Il vincolo obbligatorio delle “quote rosa”. Un’ulteriore novità legislativa che apporterà la riforma Delrio anche in Sicilia riguarderà, invece, per espressa previsione testuale, un criterio di proporzionalità tra candidati uomini e donne all’interno di ciascuna lista elettorale. Infatti all’interno di ciascuna lista di candidati “nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati”. In caso contrario, il competente ufficio elettorale ridurrà la lista “viziata”, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, sino a bilanciare tale proporzione.


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