Oda, l'Arcivescovo e il Cda |Lo scontro dei vertici in Tribunale - Live Sicilia

Oda, l’Arcivescovo e il Cda |Lo scontro dei vertici in Tribunale

L'ordinanza del Giudice del Registro che ha rigettato il ricorso del Commissario dell'Opera Diocesana Assistenza. TUTTI I PARTICOLARI

CATANIA – Continua la querelle per la governance dell’Opera Assistenza Diocesana. Il commissario straordinario, l’avvocato Adolfo Landi, nominato dall’Arcivescovo di Catania Salvatore Cristina dopo la revoca del Cda ha impugnato davanti al Tribunale Civile il “diniego” da parte della Camera di Commercio di iscrizione dell’avvicendamento dei vertici Oda. Il Giudice del Registro, Giorgio Marino, ha rigettato il ricorso riconoscendo la legittimità del diniego da parte del Conservatore (del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, ndr) “atteso che gli atti di cui si è chiesta l’iscrizione non trovano alcuna rispondenza nello Statuto vigente della Fondazione ODA”. Una prospettiva che collima con quanto denunciato più volte dai consiglieri d’amministrazione che sin dal primo momento evidenziato un vizio dell’atto di rimozione in violazione alle norme statutarie.

“L’art. 7.5 dello Statuto vigente (che è stato modificato in data 30.8.2015) – si legge nell’ordinanza di rigetto del Giudice del Registro – dispone infatti che per i consiglieri con mandato a tempo indeterminato l’Arcivescovo di Catania non ha la facoltà di rimozione, tranne nei casi specifici previsti dall’art. 16 del presente Statuto, norma che rinvia alle disposizioni sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dal diritto civile italiano”. “Dal controllo formale effettuato dall’Ufficio – scrive il Giudice Marino – si è quindi riscontrato che l’autorità (Arcivescovo) che ha proceduto alla rimozione dei consiglieri è quella stessa autorità cui detta facoltà è inibita espressamente dallo Statuto”.

Dall’altro canto il Giudice del Registro condivide le preoccupazioni del commissario Alfio Landi “in ordine al contrasto possibile tra le due diverse forme di pubblicità dichiarativa”. Infatti se da una parte la Camera di Commercio ha negato l’iscrizione dell’avvicendamento dell’Oda, dall’altra invece la Prefettura ha accolto l’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche . “Nessun dubbio – scrive il giudice – che il contrasto tra le due forme di pubblicità possa generare confusione nei rapporti con i terzi”. Ma “non è compito di questo giudice del registro – spiega Marino – contemperare detta esigenza, ben potendosi fare ricorso al controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche. Né è possibile ritenere che iscritti gli atti presso il registro delle persone giuridiche la successiva iscrizione presso il registro delle imprese diventi una sorta di atto dovuto: nessuna norma prevede la prevalenza di un registro sull’altro”.

La decisione del Giudice di Registro è arrivata dopo un’udienza in cui è intervenuto il Conservatore dove ha ribadito la legittimità del proprio operato. In giudizio si sono costituiti la Fondazione Oda e i componenti del Cda (Romano Calero, Alberto Marsella, Marco Bonistalli e Claudia Pizzo) che attraverso il collegio difensivo, composto dagli avvocati Michele Ragonese, Davide Cuomo, Davide Negretti e Mauro Di Pace, si sono opposti al ricorso dichiarando “la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato”. A questo punto il Cda rimosso dall’Arcivescovo “è assolutamente legittimato ad amministrare l’ente”, così come ha ribadito nella nota inviata il Consigliere Marsella dopo il diniego della Camera di Commercio. A questo punto si attende la prossima mossa del Commissario straordinario nominato da Monsignor Salvatore Cristina.

 


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