È da criminali bloccare i termovalorizzatori
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C'è qualcosa di aberrante in questa vicenda.la composizione di un gruppo parlamentare non voluto dagli elettori e che se si forma alla prossima elezione andrà a cercare casa altrove per potersi confermare. Poi cerchiamo i motivi dell'astensionismo....
Non lo conoscevo ma non doveva certamente.morire...
Ma dove vive?
Dopo i recenti fatti di cronaca nel trapanese che pian piano verranno smentiti e/o comunque ridimensionati, purtroppo c'e il pericolo che queste aggressioni si ripetano e spero che non si abbiano epiloghi peggiori. Comunque ONORE a Voi Donne e Uomini dello Stato. Un abbraccio fraterno.
1) nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. La presunzione di innocenza è prevista sia dalla Costituzione sia dalla legge Cartabia. In questo caso non solo non c’è una sentenza di condanna, ma non c’è stato nemmeno un processo nè un rinvio a giudizio. E’ la fase delle indagini preliminari.
2) Il daspo è una sanzione amministrativa, non una condanna penale e i precedenti di polizia sono ben diversi dai precedenti penali.
3) Nel video non si vede nessun incendio, ma solo 4 fumogeni accesi e poi spenti. Non si capisce il nesso di causa-effetto con incendio scoppiata da tutt’altra parte di montepellegrino.
4) In diritto penale c’è il principio di causalità. Tra gli elementi costitutivi della fattispecie di reato rientra il nesso di causalità che intercorre tra l’azione posta in essere dal soggetto agente e l’evento lesivo. L’art. 40 del codice penale, nel disporre che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento non è conseguenza dell’azione od omissione, prescrive la necessità dell’accertamento causale e, dunque, la necessità che la condotta contestata sia stata condizione del verificarsi dell’evento.
L’art. 41 invece si occupa del profilo delle concause, cioè dei fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti alla condotta del soggetto agente che concorrono con questa alla dinamica causale dell’evento, prescrivendo al comma 1 la generale inidoneità delle medesime ad interrompere il nesso causale e, al tempo stesso, al comma 2 riconosce natura interruttiva alle cause sopravvenute che siano idonee da sole a determinare quell’evento.