PALERMO – La condanna a 12 anni potrebbe essere bassa. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Matteo Orlando, condannato per l’omicidio di Rosolino Celesia, ucciso a colpi di pistola a dicembre 2023 nel corridoio esterno della discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi.
“Personalità violenta”
Una personalità “violenta” a cui, però, va concessa una opportunità nella speranza che si allontani “dal contesto deviante” in cui ha vissuto. Così il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, Antonia Pardo, aveva descritto l’imputato, oggi maggiorenne, che aveva 17 anni al momento del delitto. Confessò di avere sparato, ma spiegò di essersi difeso dopo che il fratello era stato preso a pugni. Ed invece il Gup ha stabilito che non ci fu legittima difesa, ma “volontà omicida”.
“Lino muruiu”
In un video estrapolato da una telecamera di sorveglianza si sentiva una persona dire “Matteo no no”. Pochi secondi dopo il rumore dei colpi di pistola e qualcuno che urlava “Lino muriu, muriu Lino”. Matteo Orlando impugnava un oggetto metallico, una pistola.
Alcuni testimoni raccontarono che qualche sera prima i fratelli Matteo e Gabriele Orlando (condannato per la detenzione della pistola in un altro processo) avevano avuto una lite con Celesia e altri giovani alla Vucciria.
“Celesia mi guardava male”
“Cose stupide, tutto è cominciato per una sciocchezza… Celesia mi guardava male”, disse Matteo Orlando. Durante un colloquio in carcere con i parenti, senza sapere di essere intercettato, aggiunse: “Ho fatto scappare tutti… loro erano sette io e Gabriele soli li abbiamo fatti scappare a suo fratello gli ho spaccato tutto qua”.
Questione legata alle attenuanti
La condanna a 12 anni, contro i 18 chiesti dalla Procura per i minorenni, fu ritenuta corretta perché “detto periodo appare comunque congruo perché consentirà di attuare il progetto educativo elaborato in suo favore per allontanarlo dal sistema valoriale negativo da lui acquisito in un arco temporale di vita in cui ancora la sua personalità non è del tutto integralmente definita e soprattutto di svilupparlo in buona parte all’interno del circuito minorile”.
Adesso si dovrà celebrare un nuovo processo in appello. Secondo i supremi giudici, è da rivedere la concessione dell’attenuante della minore età considerato che “l’imputato risultava gravato da una pluralità di precedenti penali, alcuni dei quali di elevato disvalore, che inducevano a ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante controversa”.
La stessa diminuente è stata ritenuta equivalente alla contestata aggravante dei futili motivi, seppure in sostanza sia stata valutata come prevalente. Sul punto la sentenza deve essere motivata. Da qui il rinvio.

