"Scala dei Turchi, c'è la conferma | Quella non è proprietà privata" - Live Sicilia

“Scala dei Turchi, c’è la conferma | Quella non è proprietà privata”

Commenti

    certamente non di colui che si dichiara essere il proprietario questo è certo, allora di chi è? questa Proprietà? se non è privata è pubblica giusto, dove sono i documenti che lo provano? cio’ che voglio significare che gli enti locali, la regione i dipartimenti etc etc, sono stati e sono di una negligenza Enorme a tutelare non solo questo bene, ma tutti i beni in suo possesso, quando si vocifera che la Regione non sa cio’ che possiede è vero, perchè mi spiace dirlo ci sono poche persone che sanno seguire un percorso logico per collegare il tutto, tirare fuori il filo dalla matassa e piano piano sciogliere e sistemare tutti i nodi, purtroppo non puoi stabilire uno standard si fa cosi’ e basta, ogni pratica o problema ha la sua genesi, la sua storia e tante possibili soluzioni da adottare e si devono provare tutte se l’interlocutore cioè sempre un altro impiegato ha i suoi dubbi a tal proposito, quello che c’è in fondo mi vien da ridere che fanno uffici speciali che non giovano a niente, uffici di esperti, uffici di megaesperti, uffici dove concentrare tutto lo scibile e i grandi tecnici, quando ha tecnici normali che avrebbero almeno risolto 20 anni fa questi problemima ognuno o non lo sapeva fare o non hanno dato importanza, poi quando qualcuno fa notare che si devono fare i dirigenti non ne danno importanza, quindi se tutti se ne fregano come puo’ una formichina gridare … ve lo avevo detto, anni e anni fa?? e ve ne siete fregati? …. dai siate seri, Scala dei Turchi è Privata, ho fatto in 5 minuti i controlli che puo’ fare chiunque, quindi provatemi il contrario e ne discuteremo. Invece di stare a discutere privata o non privata, si espropria per pubblica utilità etc etc, si depositano le somme in cassa depositi e prestiti e diciamo giuridicamente come transazione di proprietà, l’unica cosa è da sistemare quella economica se si accontentano della somma di esproprio oppure no etc etc, su questo potrebbero trascorrere anni, quindi Espropriate e basta, non perdetevi a chiacchiere.

    Chiediamolo a Nullo Musumeci chi è proprietario della scala dei turchi, visto che lui è anche assessore delegato ai Beni Culturali della Regione. Non si possono sentire queste notizie di una regione che ha abbandonato i propri siti culturali e ambientali al degrado continuo e allo sperperamento privato. Diventerà Bellissima ha finito da tempo tutte le cartucce a disposizione…….o forse non ne aveva prima…..!!!!!!!

    I beni demaniali marittimi fanno parte del demanio necessario e questo comprende tutti quei beni immobili che devono essere demaniali ipso facto e sono tali per natura, tutti di proprietà dello Stato e della Regione Siciliana per effetto del trasferimento dei beni demaniali marittimi avvenuto col D.P.R. n. 684/1977).
    I beni demaniali marittimi rispondono al criterio naturalistico determinato dall’esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche, tuttavia la giurisprudenza, per le situazioni più difficilmente accertabili, ha avvertito la necessità di ricorrere ad altri criteri che confermassero, integrassero o sostituissero quello naturalistico, ed è evidente che nelle ipotesi di difficile accertamento vige il criterio generale dettato dall’art. 950 ultimo comma del C.C., in base al quale nel regolamento dei confini tra due proprietà “in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali essendo al riguardo principio ampiamente condiviso dalla giurisprudenza che la menzionata regola di giudizio trova piena applicazione anche nella determinazione dei confini tra proprietà pubblica e proprietà privata” (Cass. sez. III pen. 1 febbraio 1985, n. 184; Trib. di Palermo, 24 ottobre 1997 n. 6364).
    La natura demaniale di tali beni si fonda, preminentemente, sulla potenziale utilizzabilità degli stessi per i cosiddetti usi pubblici del mare (diporto, navigazione, balneazione, pesca, turismo, ecc.) coerentemente con la loro naturale destinazione.
    Da quanto anzidetto detto scaturisce il terzo criterio su cui si basa l’individuazione del bene demaniale, ossia l’uso pubblico del mare, cui fa espresso riferimento l’art. 35 del Codice della Navigazione, rilevando come parte della giurisprudenza abbia affermato che, in alcuni casi, l’idoneità al soddisfacimento dei pubblici usi del mare si desume implicitamente anche nella stessa destinazione o utilizzazione che i privati ne fanno.

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