ROMA – Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte ha bocciato il decreto ministeriale.
La Corte parla di “perplessità” in riferimento all’articolo 72 della direttiva europea 2014/24/UE, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di validità. Viene sottolineata l’incertezza sul costo complessivo dell’opera: “La valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un’attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti – in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture – sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa Amministrazione”, spiegano i magistrati contabili.
Le risorse
“La possibilità riconosciuta alla concessionaria dall’ordinamento di reperire ulteriori finanziamenti sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, appare allo stato assolutamente ipotetica. Infatti, la raccolta sul mercato di ulteriori risorse che, essendo l’opera interamente finanziata, non risulterebbero necessarie alla realizzazione della medesima, appare oggi una mera ipotesi priva non solo di necessità ma, altresì, di qualsiasi legittimazione”.
La sentenza del 17 novembre
Lo si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte ha bocciato il decreto ministeriale, sul tema dei finanziamenti per la costruzione del Ponte sullo Stretto, che in origine prevedeva anche risorse private per il 60%.
“Una simile differenza di finanziamento dell’opera è tale da modificare sostanzialmente la natura del contratto. Infatti, la circostanza che l’opera sia completamente finanziata con fondi pubblici cambia la natura del contratto perché libera la concessionaria dalla necessità di reperire aliunde risorse finanziarie e modifica, conseguentemente, anche il rapporto tra questa e il contraente generale”, si legge nelle motivazioni.
La modifica del contratto
“Tale circostanza concreta un’ipotesi di modifica sostanziale del contratto in quanto introduce una modifica dell’assetto contrattuale che non solo cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale ma crea una condizione che, se fosse stata conosciuta al momento della procedura d’appalto iniziale, avrebbe potuto attrarre candidati diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente selezionati, in considerazione della più favorevole condizione di finanziamento dell’opera”, sottolineano i giudici, facendo presente che “tra i motivi che giustificarono, nel 2012, l’interruzione della realizzazione dell’opera – con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali – vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato”.

