Da concorso esterno all’associazione mafiosa a reato elettorale. Un passaggio cruciale visto che nel tragitto sembrerebbe essere caduta l’ipotesi che il governatore Raffaele Lombardo sia sceso a patti con Cosa nostra. La citazione a giudizio diretta da parte decisa dalla procura di Catania bypassa l’udienza preliminare. Il reato che viene contestato a Lombardo è quello di voto di scambio previsto dalla legge elettorale del 30 marzo 1957. Così recita l’articolo 96: “Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000”. Cosa ben diversa è il reato di scambio elettorale politico-mafioso previsto dal codice penale. Viene contestato a chi ricerca i voti di Cosa nostra con la consapevolezza che li otterrà grazie alla intimidazione dell’organizzazione criminale. In questo caso la pena prevista è compresa tra tre e sette anni.
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo