Caso Speziale, Lipera alla Procura: |"Riformare il provvedimento" - Live Sicilia

Caso Speziale, Lipera alla Procura: |”Riformare il provvedimento”

L'avvocato Giuseppe Lipera, legale di Rosa Lombardo, madre di Antonino Speziale (nella foto), ha presentato al Procuratore Generale Giovanni Tinebra un'istanza in cui si chiede che venga "revocato, annullato e/o riformato" il provvedimento del sostituto Procuratore generale Sabrina Gambino di non accoglimento della richiesta di revisione del processo al giovane.

la richiesta dei legali
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CATANIA – L’avvocato Giuseppe Lipera, legale di Rosa Lombardo, madre di Antonino Speziale, condannato per la morte di Filippo Raciti, il 2 febbraio del 2007 durante gli scontri al Massimino dove si giocava il derby Catania-Roma, ha presentato al Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Catania Giovanni Tinebra una istanza in cui si chiede che venga “revocato, annullato e/o riformato” il provvedimento del sostituto Procuratore generale Sabrina Gambino di non accoglimento della richiesta di revisione del processo al giovane. Nell’istanza il legale sottolinea che “la forma del provvedimento appare assumere le vesti del parere, sia pur dai caratteri alquanto singolari, spogliato di rigore tecnico e atteggiato a difesa, a tratti fastidiosamente faziosa, della decisione definitiva di cui il condannato invoca revisione”. “Il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania – scrivono i legali di Rosa Speziale – ha irritualmente espresso nella forma e nei contenuti un vero e proprio parere, con cui il magistrato, e quindi l’ufficio, ha manifestato le proprie conclusioni senza averne titolo e potere, all’infuori di ogni schema processuale e in assenza di ogni legittimo e giusto contraddittorio tra le parti”. Secondo il legale, inoltre, “la Procura Generale di Catania ha utilizzato un espediente atipico, se non contra legem, per esprimere ex ante, ed apertamente, il proprio dissenso e la propria personale opinione circa la colpevolezza di Speziale, concludendo, irritualmente, per la ‘inidoneita’ delle prové, ossia una vera e propria inammissibilità della revisione”.


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