Covid, dubbi sull'obbligo vaccinale e gli effetti avversi - Live Sicilia

Covid, dubbi sull’obbligo vaccinale e gli effetti avversi

Il Cga solleva la questione di legittimità costituzionale

PALERMO – Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità delle norme che hanno imposto l’obbligo vaccinale al personale sanitario per fronteggiare il Coronavirus. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rimesso gli atti alla Consulta, accogliendo la tesi di un tirocinante in Medicina.

Lo scorso aprile l’Università degli Studi di Palermo ha emanato una circolare sulla base delle scelte del governo nazionale: si può partecipare ai tirocini di area medico-sanitaria solo se si è vaccinati. Uno studente ha chiesto al Tar, senza ottenerla, la sospensiva cautelare del provvedimento. Da qui il nuovo ricorso in appello presentato dall’avvocato Vincenzo Sparti.

Il tirocinante sosteneva nel ricorso di non potersi vaccinare sia per la natura sperimentale del vaccino, sia perché in passato ha contratto il virus ed è guarito. Aggiungeva poi che con il vaccino “rischierebbe di morire”, facendo riferimento alla tragica sorte toccata al militare Stefano Paternò. Richiamava, infatti, gli esiti dell’inchiesta penale. I periti nominati dalla Procura di Siracusa, che indaga sulla morte del 43enne sottufficiale della Marina, hanno stabilito che esiste “una correlazione eziologica tra il decesso e la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca”.

Per avere un quadro completo il Cga aveva chiesto dei chiarimenti a un collegio di esperti, composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.

Sui tre punti solo il terzo, quello legato agli effetti avversi, è meritevole di una valutazione della Consulta. Il Cga “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” di alcuni articoli della legge 76 del 2021 nella parte in cui prevede “da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”.

Secondo i giudizi amministrativi, “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle
evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze ‘che appaiano normali e, pertanto, tollerabili'”.

Il sistema di monitoraggio mostra delle lacune e “rischiano di andare perdute informazioni cruciali per la rilevazione degli eventi avversi e, conseguentemente, per una corretta ed esaustiva profilazione del rapporto rischi-benefici dei singoli vaccini”.

Il Cga ha preso in esame i vaccini che nulla hanno a che fare con il Covid (Esavalenti, Tetravalente, Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus , Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-papillomavirus). Nel 2020 sono state segnalati complessivamente 5.396 sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi”.

Invece, dall’esame del “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini antiCOVID-19” emerge che ci sono state “117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate”.

Dunque il dato è superiore e, secondo i giudici amministrativi, “occorre, quindi, anzitutto chiedersi: se lo stato della raccolta di informazioni sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilità”.

Il Cga siciliano ravvisa profili di criticità anche nella “normativa in ordine al consenso informato” che viene raccolto al momento dell’anamnesi pre-vaccinale. Secondo il gruppo di studio “nel caso di vaccinazione obbligatoria, il consenso andrebbe inteso quale presa visione da parte del cittadino delle informazioni fornite”.

I giudici dissentono perché “da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso viene espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge. Risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poiché tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell’aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un’apposita clausola di salvaguardia nell’ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio, se ne evince l’intrinseca irrazionalità del dettato normativo”.

L’ordinanza porta le firme del presidente Rosanna De Nictolis, Maria Stella Boscarino estensore, consiglieri Antonino Caleca, Giovanni Ardizzone e Raffaele Prosperi.


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