Covid, tasse e accertamenti: quando scatta la decadenza - Live Sicilia

Covid, tasse e accertamenti: quando scatta la decadenza

Cosa cambia con la pandemia, Iva e altre tasse non pagate, quando decadono

Conoscere la data entro la quale l’Amministrazione Finanziaria può notificare un avviso di accertamento è molto importante, e non solo per i contribuenti, ma anche per tutti gli “addetti ai lavori” al fine di evitare che notifiche tardive possano comportare spiacevoli conseguenze. E’ opportuno ricordare, quindi, che l’anno scorso, quest’anno e per qualche anno ancora, i consueti termini di decadenza, ossia quelli entro i quali l’Amministrazione Finanziaria può rettificare la dichiarazione presentata o procedere ad accertamento induttivo in assenza della dichiarazione, sono diversi a causa delle norme speciali emanate in periodo di pandemia da COVID 19. E’ noto che gli accertamenti delle imposte dirette devono essere normalmente notificati, a norma dell’articolo 43 del D.P.R. 600/73, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il termine è di sette anni a decorrere dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata. LEGGI ANCHE Cartelle esattoriali, boom notifiche, attenzione alle nuove scadenze

Gli stessi termini, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. 633/72, sono attualmente (normalmente) previsti per gli accertamenti (rettifiche) IVA.

Quelli ora citati (ossia quelli attualmente vigenti) sono i termini di decadenza così come modificati dall’art. 1, comma 131 legge 28 dicembre 2015 n. 208, e riguardano i periodi d’imposta successivi al 2015. Fino al periodo d’imposta 2015, infatti, i termini di decadenza erano meno lunghi, rispettivamente di quattro (in caso di dichiarazione presentata) e di cinque anni (in caso di dichiarazione omessa).

Come si diceva prima, però, dall’anno scorso la decadenza dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria risulta un pò stravolta.

Ricordiamo, intanto, che il termine per l’accertamento dell’anno 2015 (con dichiarazione presentata) è scaduto il 31.12.2020. L’avviso, tuttavia, in base a quanto previsto dalla disposizione speciale di cui all’articolo 157 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), poteva essere utilmente notificato dal 1^ marzo 2021 al 28 febbraio 2022, ma doveva essere “emesso” dall’ufficio entro il suo ordinario termine di decadenza del 31 dicembre 2020. Solo per completezza, si fa pure presente che, fino all’annualità 2015, vigeva il principio del “raddoppio dei termini” (di decadenza) in caso di denuncia per reati fiscali.

L’annualità 2016, invece, prima delle annualità interessate dalla modifica che ha portato a cinque anni il termine di decadenza (con dichiarazione presentata), andrebbe a scadere il 31 dicembre 2022.

Occorre ricordare, tuttavia, che, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed agli anni successivi, l’articolo 67 del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) ha sospeso , a causa della pandemia, dall’8/3/2020 al 31/5/2020 (85 giorni), tutti i termini di prescrizione e di decadenza, compresi quelli a favore dell’ufficio riguardanti gli accertamenti.

La notifica dell’avviso di rettifica/accertamento o dell’accertamento induttivo, conseguentemente, può essere validamente eseguita aggiungendo al consueto termine altri 85 giorni, arrivando, così, ad una nuova (straordinaria) scadenza del 26 marzo 2022.

Sulla base delle disposizioni ordinarie, quindi, così come già precedentemente evidenziato, l’annualità 2015 sarebbe già scaduta il 31 dicembre 2020 (31/12/21 in caso di induttivo), mentre l’annualità 2016 (con cinque anni) andrebbe a scadere il 31/12/22.

Grazie al citato articolo 157 del D.L. 34/2020, sulla base delle disposizioni “straordinarie”, però, i termini sono altri.

Come già detto, con la “scissione” degli effetti dell’accertamento, il 2015 può essere notificato (con dichiarazione presentata) entro il mese di febbraio 2022.

In caso di accertamento induttivo (con dichiarazione omessa), invece, la notifica dell’annualità 2015 può essere eseguita entro il 26 marzo 2022, ossia aggiungendo, al termine consueto (31 dicembre), i cennati ottantacinque giorni di sospensione.

Per l’annualità 2016, aggiungendo 85 giorni all’ordinario termine di decadenza (31/12/22 o 31/12/24), il termine di notifica dell’atto fiscale scade il 26 marzo 2023, o il 26 marzo 2025 in caso di dichiarazione omessa.

Analoga proroga è applicabile per tutte le annualità successive al 2016 e con termini “già pendenti” nel periodo che va dall’8 maggio 2020 al 31 maggio dello stesso anno, ossia (oltre al 2016), le annualità 2017 e 2018.

Per l’annualità 2019 i termini tornano ad essere quelli ordinari in quanto il termine di decadenza era cominciato a decorrere dal 1^ gennaio 2021, ossia dopo l’anno 2020 (quello con la sospensione di 85 giorni).

Anche per l’accertamento con adesione, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Leg/vo 218/1997, vale il differimento di 85 giorni quanto i relativi termini erano pendenti durante il cennato periodo di lockdown.

Salvatore Forastieri

Annualità Con dichiarazione Dichiarazione omessa

Termine notifica Termine notifica

(ordinario) – straordinario (ordinario) – straordinario

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2015 (31/12/2020) 28/2/2022 (31/12/2021) 26/3/2022

(emesso 31/12/2020)

2016 (31/12/2022) 26/3/2023 (31/12/2024) 26/3/2025

2017 (31/12/2023) 26/3/2024 (31/12/2025) 26/3/2026

2018 (31/12/2024) 26/3/2025 (31/12/2026) 26/3/2027

2019 31/12/2025 (ordinario) 31/12/2027 (ordinario)


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