Elezioni europee, il Tar conferma la legittimità degli eletti nelle Isole

Elezioni europee, il Tar conferma la legittimità degli eletti nelle Isole

Rigettato il ricorso presentato da un elettore di Cagliari
LA DECISIONE
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PALERMO – Restano in carica al Parlamento europeo i deputati della circoscrizione Italia insulare. Nessuna cambio alla luce di un ricorso presentato al Tar Lazio da un elettore sardo che richiedeva un riequilibrio per una maggiore rappresentanza nel parlamento europeo dei sardi. I giudici del Tar Lazio hanno respinto il ricorso presentato da Luigi Marcialis, elettore nel Comune di Cagliari, che contestava l’esito delle elezioni dell’8 e 9 giugno del 2024 che aveva visto eletti Giuseppe Antoci, Raffaele Stancanelli, Giuseppe Lupo, Leoluca Orlando, Ruggero Benedetto Italo Razza e Giuseppe Milazzo al parlamento europeo.

Nel ricorso si chiedeva la correzione del risultato elettorale con la proclamazione a parlamentari europei degli ultimi due candidati proclamati eletti dall’Ufficio elettorale nazionale che abbiano ottenuto, all’interno del territorio della Regione Sardegna, il quoziente individuale più alto o, comunque, dei due candidati più votati nel territorio sardo nel corso della tornata elettorale elezioni.

Dei 76 seggi spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo la legge ne assegna 8 alla circoscrizione elettorale V – “Italia insulare” che raggruppa i territori delle regioni Sicilia e Sardegna. Visto il differente peso demografico delle due isole (la Sicilia avendo oltre il triplo degli abitanti della Sardegna) e in base al sistema elettorale in vigore (proporzionale con soglia di sbarramento dei voti validi espressi, a livello nazionale, fissata al 4 per cento), secondo Marcialis si determinerebbe l’effetto di assicurare la rappresentanza all’assemblea parlamentare europea della sola Sicilia, risultando eletti solamente candidati provenienti dal territorio di quest’isola. Per questo motivo è stata anche sollevata la questione di legittimità costituzionale.

I legali dei deputati Antonino Gerbino, Emanuele Passanisi e Francesco Passanisi, Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Fulvio Ingaglio La Vecchia e Provvidenza Tripoli, Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi e Francesco Lo Re, hanno contestato quanto affermato nel ricorso poiché l’elettore avrebbe agito non già per l’interesse generale al corretto svolgimento delle consultazioni, bensì per ottenere una pronuncia giurisdizionale limitata ai soli seggi indicati in ricorso senza contestare la correttezza dello svolgimento delle elezioni. Per i giudici amministrativi il ricorso non è fondato.

“Un meccanismo sperimentale di espressione del voto – scrivono i giudici – che equilibri la rappresentanza del territorio sardo non trova riscontro alcuno nella normativa indicata quale punto di riferimento costituzionalmente obbligato”.


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