”La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 depositata in cancelleria il 25 marzo, ha negato il diritto della Regione siciliana a percepire il gettito dei tributi erariali, spettanti alla Regione secondo il proprio Statuto, il cui presupposto impositivo si realizza in Sicilia. Secondo la Corte, invece del criterio del luogo della manifestazione della capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta, deve seguirsi, ai fini della determinazione della spettanza del tributo, il criterio del luogo di riscossione”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, che prosegue: ”Secondo questo criterio, seguito dalle amministrazioni finanziarie dello Stato, si realizzano esiti paradossali. Le ritenute d’acconto, operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici con sede fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti a favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa in Sicilia, non saranno attribuite alla Regione. Egualmente la Regione sarà privata dell’Iva sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizza in Sicilia, ma che, in relazione alla residenza fiscale del soggetto passivo dell’imposta, viene riscossa al di fuori del territorio siciliano”. ”E’ evidente come, in questo modo – prosegue Lombardo – la Regione non potrà ottenere le risorse che le sarebbero spettate secondo un lettura lineare del proprio Statuto. Somme superiori ad un miliardo, indispensabili per fare fronte agli oneri finanziari che deriveranno dal trasferimento alla Regione di nuove, ampie competenze amministrative, in attuazione del disegno federalista costituzionalizzato dallo Statuto e dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione approvata nel 2001. Ciò che sorprende, nella decisione della Consulta è la sottovalutazione della norma di attuazione dello Statuto secondo cui ‘nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle relative a tributi maturati nell’ambito regionale che affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione’. La sentenza supera la precedente giurisprudenza costituzionale”.
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