La replica della Serit: | "Cartelle legittime e valide" - Live Sicilia

La replica della Serit: | “Cartelle legittime e valide”

"Quella sentenza è già stata oggetto di una impugnativa".

Il caso
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PALERMO – “Tutte le cartelle esattoriali emesse dalla Serit Sicilia Spa oggi Riscossione Sicilia SpA, negli anni 2010/2012 sono legittime e valide”. E’ quanto precisa in una nota la Serit, riguardo all’annullamento di una cartella esattoriale da parte della magistratura.

“La sentenza cui fa riferimento l’articolo è stata già oggetto di impugnativa – si legge nella nota -. Il ricorso del contribuente è stato accolto solamente in quanto, per un disguido difensivo, Riscossione Sicilia S.p.A non aveva prodotto ‘idonea documentazione attestante l’integrale partecipazione pubblica della Società di Riscossione alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento impugnata’. Tuttavia la questione relativa alla legittimazione di Riscossione Sicilia S.p.A, già Serit Sicilia S.p.A, a riscuotere i tributi in Sicilia è stata oggetto d’esame da parte di altre sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (cfr. sentenza n. 254/9/11 della sez. 9° della C.T.P di Palermo depositata il 21 giugno 2011 e sentenza n. 354/07/12 della sez. 7° della C.T.P. di Palermo depositata il 30 ottobre 2012) le quali hanno affermato e confermato la legittimità di Riscossione Sicilia S.p.A a svolgere l’attività di Riscossione dei Tributi negli anni predetti. Di recente anche la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. 25°, con la sentenza n. 99/25/13 depositata il 16 maggio 2013, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di una società siciliana confermando la legittimità di Riscossione Sicilia S.p.A, già Serit Sicilia S.p.A , a riscuotere i tributi in Sicilia e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio. In presenza di siffatto orientamento delle Commissioni Tributarie – conclude la nota – appare evidente che eventuali ricorsi risulterebbero infondati, esponendo i ricorrenti alle spese di giudizio e finirebbero col gravare i contribuenti e la collettività tutta dei costi di un oneroso ed inutile contenzioso.


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