Limiti redazionali agli atti giudiziari: interviene l'Ocf - Live Sicilia

Limiti redazionali agli atti giudiziari: interviene l’Ocf

Il ministro Nordio ha firmato il decreto con la nuova disciplina per avvocati e giudici
GIUSTIZIA
di
2 min di lettura

Nuovi limiti di lunghezza da rispettare per gli atti giudiziari nel settore civile. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha appena approvato e firmato il testo della nuova versione del decreto ministeriale che interviene sul punto. A partire dal 1° settembre, si modificheranno i criteri di sinteticità nella redazione degli atti principali nelle cause che hanno un valore inferiore ai 500.000 euro.

Il cambiamento più significativo riguarda l’incremento della dimensione massima degli atti: si passa da un limite di 50.000 a 80.000 battute, e da 25 a 40 pagine per l’atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva. Per gli altri atti del giudizio, il tetto sarà fissato a 50.000 caratteri. Inoltre, verrà posto un limite di 20 parole chiave per identificare l’oggetto del giudizio.

La posizione dell’Ocf

L’Organismo Congressuale Forense accoglie con favore l’integrale recepimento dei correttivi proposti dall’organismo politico nel decreto ministeriale appena firmato dal ministro Nordio. Ma – tiene a precisare – respinge con forza ogni tentativo di addossare agli Avvocati italiani una presunta responsabilità nella lentezza dei processi causalmente connessa alla lunghezza degli atti difensivi.

Ocf ritiene, al contrario, che “gli Avvocati si siano sempre fatti parte diligente per il corretto e funzionale svolgimento del processo, supplendo anche alle mansioni che la legge attribuisce ad altri soggetti”.

Le criticità

L’organismo politico dell’avvocatura italiana “non plaude certamente all’introduzione di una norma che intende codificare le modalità di redazione degli atti processuali sia con riferimento alla loro dimensione e consistenza, che alla scelta dei caratteri, all’interlinea ed ai margini di scrittura ne può tollerare che si diffonda una immagine della Avvocatura contraria alla speditezza del processo. Quanto sopra non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale”.

Secondo l’Ocf “individuare nella dimensione degli atti difensivi, la causa della lentezza della giustizia civile italiana, equivale a ignorare il reale stato della stessa, le sue carenze strutturali e di organico, finanche, in non rari casi, delle proprie sedi”.

“La previsione di cui al decreto ministeriale circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza. Lo si ritiene inaccettabile – spiega l’Ocf – dovendosi rimettere all’Avvocato, nella propria esclusiva funzione e responsabilità di difensore della parte nel processo, la libertà di decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno.

L’appello dell’Organismo Congressuale Forense

L’Organismo Congressuale Forense, pertanto, fa appello al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche “affinché, nell’ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn. 149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l’avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale.”


Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI