Il 41 bis deve avere un termine anche se il detenuto è figlio di Riina

Il 41 bis deve avere una scadenza anche se il detenuto è figlio di Riina

Cosa ha deciso la Cassazione

PALERMO – Il 41 bis non può essere applicato senza scadenza. Bisogna valutare l’attuale pericolosità del detenuto anche se ha un cognome pesante.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha prorogato il regime del carcere duro per Giovanni Riina, figlio ergastolano del capo dei capi.

In carcere da 28 anni

Giovanni Riina è in carcere da 28 anni per mafia e omicidio, dal 2002 è rinchiuso al 41 bis. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il secondogenito di Totò Riina merita il regime riservato ai boss più pericolosi.

“Pur in assenza di riconoscimento processuale della qualità di capo o promotore della associazione mafiosa – scrivono i magistrati – è stata rappresentata una posizione di ‘sovraordinazione’ del Riina rispetto ad altri sodali”.

Ed ancora: “La associazione mafiosa è ancora attiva nel territorio di Corleone e mancano segnali di effettivo ravvedimento, in presenza di condotta carceraria non sempre regolare”. Da ciò la considerazione della “perdurante capacità del Riina di relazionarsi con soggetti esterni al circuito detentivo”.

La difesa di Giovanni Riina

La difesa ha fatto ricorso sostenendo che “il decreto di proroga non contiene alcuna rinnovata valutazione della condizione soggettiva di pericolosità del Riina”. Di fatto ripropone “le motivazioni dei decreti precedenti”.

Il suo ruolo “sovraordinato” risale al 1996. Il fratello Giuseppe Salvatore è attualmente libero, ma “non vi è stato alcun accertamento giurisdizionale sulla esistenza di un ruolo di comando esercitato da Giovanni Riina tramite il fratello”. In nessuno dei procedimenti recenti “che riguardano la fazione corleonese di Cosa Nostra è stato coinvolto Giovanni Riina”.

Cosa dice la Cassazione

La Cassazione ha dato ragione al figlio di Totò Riina. Il Tribunale di sorveglianza non ha seguito “un percorso argomentativo effettivo ed idoneo a dare conto della perdurante necessità di sottoporre il ricorrente al regime del 41 bis”.

Ci si trova di fronte ad “una mera apparenza di motivazione, con reiterazione di valutazioni correlate ai legami familiari del ricorrente e non individualizzate”.

Ed ecco il rinvio ad uno nuovo tribunale di Sorveglianza che dovrà specificare meglio in cosa si concretizzi la pericolosità attuale di Giovanni Riina. Per lui si apre lo spiraglio di potere lasciare le restrizioni previste dal carcere duro.


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