PALERMO – E’ stata depositata stamani l’ordinanza collegiale con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rispetto alla norma che consente al presidente della Regione di potere decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere reso dal Cga in sede consultiva, a differenza di ciò che oggi avviene quanto al ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con riferimento al quale l’art. 69 della legge n. 69 del 2009 ha abrogato la possibilità per il Consiglio dei ministri di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.
Sarà la Consulta dunque a esprimersi sulla legittimità dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003 recante “norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”. L’ordinanza prende spunto da una complessa vicenda processuale con protagonista una dipendente regionale, Valentina Caminneci, che aveva vinto un concorso pubblico (22 anni fa) per 70 posti di dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni culturali, andata avanti di ricorso in ricorso. La donna era assistita dall’avvocato Girolamo Rubino.
Nell’ordinanza il Cgars (presidente Fabio Taormina ed estensore Nino Caleca) ha disatteso la tesi in passato affermata dalla Corte secondo cui la disposizione sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge n. 69 del 2009, in quanto quest’ultima è fonte di rango inferiore rispetto alle norme di attuazione dello statuto siciliano. Inoltre ha giudicato rilevante e non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della citata disposizione attuativa dello Statuto siciliano, rispetto al principio di eguaglianza che riconosce a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di valersi di rimedi giustiziali di analoga consistenza e spessore.