Ato rifiuti, serve il concorso | "Stop alle assunzioni" - Live Sicilia

Ato rifiuti, serve il concorso | “Stop alle assunzioni”

Secondo Carmelo Aronica, il transito diretto dei lavoratori delle attuali società nelle nascenti Srr viola l'obbligo del concorso pubblico. Ma sono altri i dubbi sulla riforma: dalle garanzie fidejussorie alla data ultima di liquidazione dei consorzi.

L'impugnativa
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Il Commissario dello Stato stoppa le assunzioni di massa nelle nascenti società per la raccolta rifiuti. Lo fa attraverso una dura impugnativa al disegno di legge “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti” che fissava l’iter per lo scioglimento delle attuali società d’ambito e per il transito del personale nelle nascenti Srr. Si tratta di società consortili, così come indicato dalla legge 9 del 2010, amministrate da un’assemblea e da un consiglio d’amministrazione i cui componenti sono individuati ed eletti tra gli amministratori degli enti locali soci che presteranno per legge le loro funzioni a titolo gratuito. Società pubbliche, insomma.

Ma in quelle società, non potranno passare “direttamente” i dipendenti degli Ato in liquidazione. Anche a causa proprio di quella legge regionale di riforma del sistema dei rifiuti, che disponeva il divieto per le Srr di nuove assunzioni e persino di qualsiasi rapporto di consulenza o incarico esterno, prima della definizione “del procedimento di approvazione delle dotazione organica da parte dell’assessore competente”.

Ma il tema sollevato dal Commissario, ovviamente, è anche un altro. “Dall’applicazione della norma – scrive Aronica – potrebbe derivare una generale ed automatica assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo di persone giuridiche di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico, l’istituenda S.R.R., senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. La disposizione in questione costituisce – prosegue l’impugnativa del Commissario – una deroga al principio del concorso pubblico al quale devono conformarsi per consolidata giurisprudenza di codesta Corte le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni”.

A dire il vero, il Commissario dello Stato sottolinea come i lavoratori del “sistema rifiuti” abbiano origini diverse. E, mentre per qualcuno sarebbe stato concepibile un processo di assunzione (come avviene ad esempio oggi nelle società partecipate), per altri si sarebbe creato un privilegio incomprensibile: “Non risulta infatti possibile – scrive Carmelo Aronica – distinguere modalità e procedure d’assunzioni diverse a seconda che si tratti del personale addetto già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione o di quello proveniente, oltre che dalle società e dai consorzi d’ambito, anche dalle società a parziale partecipazione pubblica a qualsiasi titolo in servizio alla data del 31 dicembre 2009”. I lavoratori coinvolti sono circa 11 mila, per i quali, comunque sia, l’assunzione doveva passare attraverso un concorso pubblico o una selezione: “ Il prospettato mancato ricorso alla forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale – puntualizza infatti il Commissario dello Stato – non trova, ad avviso dello scrivente, nella specie alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice ed appare costituire piuttosto un indebito privilegio per i soggetti che ne possono beneficiare”.

Inoltre, Carmelo Aronica interviene su altri punti riguardanti la riforma del servizio della raccolta rifiuti. A cominciare dalla formazione delle Srr al posto degli Ato. Il Commissario, infatti, sottolinea una contraddizione tra due disposizioni della legge impugnata. Una, infatti, prevede che gli attuali consorzi o società d’ambito “continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d’ambito dalle istituende società consortili all’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, comunque fino al 31 dicembre 2012, data in cui si estinguono”; una norma successiva, invece, dispone che, “una volta costituite le società consortili e fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico, gli stessi consorzi e società d’ambito, in qualità di ‘soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti, debbano continuare ad assicurare alle medesime condizioni l’integrale e regolare prosecuzione delle attività’”. Come fa, si chiede il Commissario, un soggetto già “estinto per legge” a portare avanti la sua attività oltre la data del 31 dicembre del 2012?

Altro comma impugnato, poi, riguarda la concessione delle garanzie fidejussorie da parte di Irfis a copertura dei crediti vantati dalle banche nei confronti degli Ato in perdita. Ma la legge autorizza l’Irfis a concedere queste garanzie “senza specificazione alcuna – scrive Aronica – sulla natura ed i limiti delle stesse, non solo riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d’ambito sinora accertati ma anche su quelli che matureranno in futuro sino al 31 dicembre 2012, nei confronti di terzi creditori per le anticipazioni su crediti che a questi ultimi siano stati concessi dalle banche. La disposizione inoltre prevede – prosegue l’impugnativa – la concessione di contributi in conto interessi per le operazioni di cessione di crediti effettuate da banche e società di factoring e di leasing senza determinare l’ammontare delle spese autorizzate. La laconicità del tenore letterale della norma in questione – sottolinea il Commissario – e l’assenza di un qualsivoglia limite o criterio di determinazione degli oneri derivantine non solo per l’erogazione dei contributi ma, principalmente, per l’assolvimento della garanzia prestata rende questa non conforme agli articoli 81e 97 della Costituzione”. Articoli che riguardano la necessità della copertura finanziaria degli interventi pubblici e l’equilibrio dei bilanci.


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