Strage via D'Amelio, perché è scattata la prescrizione per i poliziotti

Via D’Amelio, i poliziotti depistarono senza sapere di aiutare la mafia

depistaggio via d'Amelio
Prescritta la posizione dei poliziotti. La Barbera e gli "interessi esterni a Cosa nostra”
CALTANISSETTA
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9 min di lettura

Parteciparono al depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, ma non c’è la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che fossero consapevoli di favorire Cosa Nostra. Il contesto resta torbido, fra apparati occulti e soggetti esterni alla mafia interessati a dare una chiave di lettura “minimalista” sull’attentato del 1992, a indirizzare le indagini verso una falsa verità costruita sulle bugie dei collaboratori di giustizia.

Questo è il cuore della motivazione con cui la prima sezione della Corte di appello di Caltanissetta, nel giugno 2024, ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Prescritto il reato di calunnia aggravata contestato ai poliziotti Mario Bo, Luigi Mattei e Michele Ribaudo (in primo grado era stato assolto). Il procuratore generale Fabio D’Anna e il sostituto Gaetano Bono avevano chiesto 11 anni e 10 mesi per Bo, 9 anni e 6 mesi per gli altri due imputati.

Motivazione di 289 pagine

Il collegio presieduto da Giovanbattista Tona ha depositato una motivazione di 289 pagine in cui ribadisce che le dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino furono “effetto della decisiva attività di istigazione, pressione e condizionamento degli investigatori che lo seguirono, primo fra tutti Arnaldo La Barbera”.

Il super poliziotto La Barbera, ormai deceduto, guidava il pool di investigatori sulle stragi “Falcone e Borsellino”. Il suo obiettivo “certamente principale – ha scritto il collegio – era quello di dare corso ad una prospettazione minimalista che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage”.

Le loro identità restano il grande mistero irrisolto della stagione stragista: “Non può considerarsi quindi certa la prova che egli in tal modo volesse favorire l’organizzazione mafiosa nel suo complesso e non alcuni suoi singoli membri in ragione delle loro cointeressenze con altri esponenti istituzionali. Né può considerarsi delineato con la necessaria chiarezza quale fosse l’interesse superiore di Cosa nostra sull’altare del quale l’accordo intervenuto prevedeva il sacrificio di una larga parte dei suoi componenti anche di vertice da portare alla condanna all’ergastolo”.

Tutti parteciparono alla “linea investigativa surrettiziamente seguita sin dal primo giorno dell’indagine”. Ogni atto faceva parte di un “unico progetto illecito, al quale hanno preso parte una pluralità di soggetti”.

Il ruolo dei servizi segreti

Anche i comportamenti dei poliziotti sotto processo, secondo la Corte, vanno “inseriti nella complessiva, lunga ed articolata sequenza che ha condotto allo sviamento delle indagini”. Indagini che partirono con l’anomalo coinvolgimento dei servizi segreti.

“Fu il Procuratore Tinebra (Giovanni Tinebra, allora capo dei pm di Caltanissetta) a coinvolgere nell’indagine i servizi di sicurezza con una forma irrituale e prendendo contatti con Bruno Contrada, che era restio ad assecondare la richiesta e cercava di evitare interlocuzioni dirette con l’autorità giudiziaria non consentite dalla legge ma che dovette dare seguito a quanto deciso dal suo Capo centro di Palermo”.

L’intervento ci fu ma “in realtà questa collaborazione si risolse – da quanto emerge dal fascicolo – in tre note, che a dire il vero non danno alcuna contezza di un reale apporto dei servizi di sicurezza al patrimonio conoscitivo dell’indagine”.

La Barbera “insofferente”

Dall’audizione di alcuni testimoni è emerso che “Arnaldo La Barbera era molto insofferente per la partecipazione dei servizi di sicurezza e peraltro cercava di controllare attraverso i suoi uomini di fiducia le investigazioni, mal sopportando interferenze e infine dalle dichiarazioni di Gioacchino Genchi (poliziotto ed esperto informatico che ad un certo punto lasciò il pool in disaccordo con la linea investigativa ndr) emerge che La Barbera (che faceva parte degli stessi servizi ndr) parlava malissimo di Contrada, sostenendo di non volerci avere a che fare”.

Il ruolo servizi di sicurezza fu “se non quello di orientare la pista ‘minimalista’ e deviante, quantomeno quello di assecondarla e di acquietarsi ad essa”.

Il “dominus” dell’indagine fu Arnaldo La Barbera, il cui potere “non derivò solo dal suo ruolo dell’epoca, dal suo carisma, dalle sue capacità di organizzazione e di cura e selezione delle relazioni istituzionali, ma da una precisa scelta della sua catena gerarchica tradottasi nella creazione in suo favore di forme di legittimazione formale e di spazi di operatività informali”.

Interessi di potere mai svelati

Del poliziotto è emersa “la capacità di coltivare relazioni e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o alle articolazioni più opache degli stessi servizi di sicurezza, il tutto riuscendo a compiacere i suoi vertici istituzionali, dai quali ricevette qualificati riconoscimenti di carriera. Se quindi si devono ricostruire le finalità che volle perseguire La Barbera con la sua azione nel depistare le indagini (…) gli elementi acquisiti consentono di concludere che egli volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato”.

La Barbera, in virtù di potere e prestigio, ebbe gioco facile con gli investigatori ai suo ordini che divennero “una malleabile squadra disponibile a muoversi sullo spartito investigativo già strutturato sin dai giorni successivi alla strage”.

Piena condivisione nella gestione di Scarantino

Nella gestione di Scarantino ci sono “le tracсе della immanente presenza di La Barbera”. E i tre poliziotti imputati? Da parte loro, secondo i giudici, ci fu “piena condivisione delle modalità di conduzione delle indagini sin qui ricostruite da parte degli odierni imputati, ossia dei componenti del gruppo che più di altri si trovarono impegnati in attività irregolari o illecite idonee ad orientare la volontà di Scarantino a rendere le sue dichiarazioni mendaci”.

Ecco perché “può considerarsi incontestabile quindi la pluralità di indizi in ordine all’adesione da parte di Bò, Mattei e Ribaudo in particolare alla complessiva attività che sostenne e indusse Scarantino ad accusare soggetti estranei alla strage”.

“Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera consapevoli di stare instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose. Né si può discutere del fatto che essi potessero avere dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate”. Si tratta degli imputati condannati all’ergastolo e che solo dopo anni trascorsi in carcere e la revisione del processo sono stati infine assolti.

I tre agenti avevano la preparazione e l’esperienza per capire che Scarantino stava mentendo: “Si trattava di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o mistificarli e lo inducevano a riferire circostanze della cui veridicità non potevano avere contezza. Il che integra l’elemento psicologico della fattispecie contestata”.

L’aggravante mafiosa sul depistaggio di via D’Amelio

Il processo, però, doveva accertare non solo l’elemento psicologico del reato di calunnia (avevano capito che Scarantino stesse accusando degli innocenti prima condannati all’ergastolo e poi assolti con un processo di revisione ndr), ma anche l’elemento psicologico dell’aggravante di mafia.

Ha ragione l’accusa quando ha sostenuto “che un investigatore consapevole di occultare alcune delle responsabilità dei concorrenti in un reato di criminalità organizzata e di soggetti che appartengano cosa nostra si rende necessariamente conto del fatto che le sta facendo guadagnare l’impunità e le sta consentendo di commettere altri delitti nell’interesse dell’organizzazione; quindi, è consapevole di stare agevolando l’organizzazione mafiosa”.

Aiuto consapevole alla mafia?

Siamo al cuore della questione che ha fatto scattare la prescrizione. Ci fu dunque la volontà di aiutare la mafia? “Con riguardo a La Barbera si è verificato che gli elementi raccolti sono sul punto contraddittori né meno contraddittori possono considerarsi anche seguendo le più plausibili ricostruzioni offerte nei loro atti di impugnazione dalle parti civili”.

Vero è che già all’epoca “come aveva anche segnalato lo stesso dott. Borsellino”, tra i corleonesi stavano maturando la contrapposizione fra Riina che voleva lo scontro frontale con lo Stato e la posizione di Provenzano “più moderata e felpata”.

“Certamente vero, infine (e tuttavia), che dalle dichiarazioni di Spatuzza (è stato Gaspare Spatuzza, collaboratore di giustizia di Brancaccio a riscrivere la storia dei processi ndr) cosi come da molti altri elementi è emerso che la strage di via D’Amelio fu preparata parcellizzando in modo estremo i segmenti operativi e deliberativi per limitare il grado di coinvolgimento degli associati e la circolazione di notizie; il che fu certamente funzionale anche far giungere agli inquirenti solo quelle notizie che sarebbero bastate a dare un minimo di credibilità ai sicofanti che le avrebbero propalate senza mettere gli inquirenti sul percorso che li avrebbe portati a disvelare la verità e frattanto evitare per un apprezzabile lasso di tempo che altri, anche de relato, le potessero riferire”.

“Agevolare gli apparati”

“La Barbera certamente sapeva che stava coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di cosa nostra – scrivono i giudici nella motivazione – ma mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva minimalista ma funzionale ad agevolare gli apparati più che l’organizzazione; o meglio ad agevolare alcuni esponenti di cosa nostra laddove accomunati da responsabilità con esponenti degli apparati”.

“Nemmeno può dirsi che nel progetto di La Barbera vi fosse la consapevolezza che vi fosse un capo nell’interesse del quale si dovevano colpire tutti gli altri capi dell’organizzazione attraverso la costruzione di un processo che prevedesse la responsabilità della Commissione; un tale precisa indicazione il giudizio non l’ha potuta fornire – si legge ancora -. E anzi vi sono elementi in senso contrario, proprio per l’esistenza di linee diverse all’interno della cosca e quindi di valutazioni diverse su quali fossero gli interessi da perseguire e i metodi da seguire, alcune delle quali dovettero assumere carattere prevalente”.

“E tuttavia, al di là della vendetta (movente certamente insufficiente) e della fiducia incondizionata verso Riina, non è stato possibile con chiarezza individuare cosa convinse i maggiorenti dell’organizzazione della specifica utilità nella logica di cosa nostra – di quell’ulteriore attentato accelerato in modo cosi anomalo: quale contropartita o quale promessa di contropartita e quale sacrificio – anche in termini di reazione repressiva dello Stato – in questo eventuale accordo sarebbe stata disponibile a sopportare. Е infine se di tutto questo fosse messo a parte La Barbera”.

Le conclusione

“Anche ad ipotizzare la più piena adesione degli imputati al progetto posto in essere da La Barbera, i limiti entro i quali questo progetto sono noti e i limiti entro i quali può considerarsi accertato il grado di consapevolezza degli interessi di cosa nostra nel suo complesso da agevolare – conclude la motivazione – si proiettano ineluttabilmente sulle posizioni degli imputati”. Da qui la prescrizione per Bo, Mattei e assistiti dagli avvocati Giuseppe Seminara, Giuseppe Panepinto e Riccardo Lo Bue.


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