Indennità per i dipendenti comunali| Condannato Orlando e altri sette - Live Sicilia

Indennità per i dipendenti comunali| Condannato Orlando e altri sette

Leoluca Orlando

Sindaco ed ex assessori dovranno sborsare poco più di 12 mila e 500 euro

CORTE DEI CONTI
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PALERMO – Dovranno sborsare poco più di 12 mila e 500 euro ciascuno per danno erariale. Non andava riconosciuta ai dipendenti l’indennità per l’uso dei computer.

La Corte dei Conti accoglie la ricostruzione della Procura regionale e condanna il sindaco Leoluca Orlando, l’ex vice Cesare Lapiana, gli assessori Francesco Giambrone, Giuseppe Barbera, Agata Bazzi, i membri del collegio dei revisori Antonino Maraventano, Fulvio Coticchio e Francesco Vetrano. L’unica assolta è Rosa Vicari, dirigente del settore Risorse umane.

Avevano già chiuso la vicenda in abbreviato, pagando seimila euro ciascuno, Sergio Pollicita, dirigente dell’ufficio sviluppo organizzativo del Comune di Palermo, l’assessore Giusto Catania, gli ex componenti della giunta Agnese Ciulla e Barbara Evola, il segretario generale Fabrizio Dall’Acqua.

Erano stati citati tutti in giudizio per il pagamento ad alcuni dipendenti della “indennità di video terminale”. Il pagamento, deliberato dalla giunta comunale nel 2013, secondo la Procura regionale, sarebbe “contrario al principio di tassatività e tipicità dei compensi a carattere indennitario erogabili ai dipendenti pubblici in aggiunta”. Insomma, i soldi non dovevano essere pagati. Il Comune è tornato sui propri passi nel 2019, stoppando le indennità.

Il collegio presieduto da Guido Carlino scrive nella motivazione che il “comportamento gestionale dannoso si è tradotto nella sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato con clausole contra legem o contrastanti con i principi della legislazione sul pubblico impiego o dei contratti collettivi nazionali”.

Ed ancora, l’uso di un computer rientra “nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione di riconoscimento dell’indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale”.


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