Simei non sarà parte civile |Istanza del legale al Presidente

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L'avvocato ha depositato l'ordinanza con cui il Gup di Catania ha accolto la costituzione di parte civile nel processo a carico di Girlando.

Tribunale di Enna
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2 min di lettura

CATANIA – Due vicende giudiziarie che si incrociano. La protagonista è la Simei Spa: azienda catanese, fallita diverso tempo fa, leader per diversi anni per i servizi di illuminazione pubblica. La società è quella al centro del processo che vede imputato l’ex assessore del comune di Catania Giuseppe Girlando per tentata concussione. In quel procedimento, in sede di udienza preliminare, la Gup Simona Ragazzi ha accolto l’istanza formulata dall’avvocato Gianluca Costantino e ha ammesso come parte civile Gianluca Chirieleison (denunciante e parte lesa) e Maria Cristina Ferranti, nella veste di socio al 41% della Simei. Così non è avvenuto al Tribunale di Enna dove è in corso un processo nei confronti di due persone accusate di truffa aggravata. Procedimento avviato dopo la denuncia dei titolari della Simei.

Il GOT (giudice onorario del Tribunale) ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile di Maria Cristina Ferranti, come socia della Simei. Nella richiesta il legale specificava che “intendevano costituirsi in via surrogatoria al curatore fallimentare, rimasto inerte”. A motivazione della decisione il Tribunale nell’ordinanza scrive che “a seguito della dichiarazione di fallimento la società dichiarata fallita sta in giudizio per mezzo del curatore fallimentare e ritenuto – aggiunge – che allo stato degli atti non emerge una assoluta inerzia del curatore fallimentare e, che, la non costituzione in giudizio del medesimo, appare come la conseguenza di una valutazione negativa alla convenienza della controversia da parte di tutti gli organi fallimentari del fallimento Simei”.

L’avvocato Gianluca Costantino ha immediatamente depositato – dopo l’ordinanza – una istanza-memoria al presidente della Sezione Penale del Tribunale di Enna in cui sollecita un suo intervento evidenziando che il Got “non si sa su quali basi di diritto e di fatto, si sostituisce alla curatela fallimentare, totalmente inerte, andando a dedurre che la mancata costituzione e il totale silenzio sono la prova di una valutazione negativa circa la convenienza della costituzione di parte civile”. L’avvocato inoltre nella memoria ha sottolineato che nell’udienza del 23 ottobre 2017 ha insistito nella richiesta di costituzione di parte civile ed ha fornito al giudice l’ordinanza del Gip di Catania “con la quale il Giudice in un altro procedimento aveva ammesso la costituzione di parte civile dei soci per il danno non patrimoniale così come richiesto nel presente procedimento”. Una istanza che potrà avere effetti solo se ci sarà il sollecitato intervento del Presidente del Tribunale, in quanto Il Got ha già chiuso le questioni preliminari e avviato la fase dibattimentale del processo.

 

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