Ztl sospesa, le motivazioni del Tar: | "Illogica, non garantisce l'ambiente" - Live Sicilia

Ztl sospesa, le motivazioni del Tar: | “Illogica, non garantisce l’ambiente”

L'avvocato Alessandro Dagnino

Le motivazioni dei giudici. Nella foto Alessandro Dagnino, uno dei legali ricorrenti

PALERMO – Non c’è una mobilità alternativa, non si dovevano far partire insieme le Ztl e non c’era bisogno di ricorrere ai pass a pagamento. L’ordinanza con cui il Tar congela fino al 9 novembre la Zona a traffico limitato del comune di Palermo è una stroncatura in piena regola per l’amministrazione Orlando: Giovanni Tulumello, Auroira Lento e Lucia Maria Brancatelli non entrano nel merito, fissato fra ben otto mesi (circostanza singolare), ma nell’accettare la richiesta di sospensiva degli avvocati Dagnino e Scimone danno uno schiaffo al primo cittadino.

I giudici hanno considerato fondati alcuni dei profili di censura presentati dai ricorrenti. In poche parole puntano il dito contro l’attivazione contestuale delle due Ztl, che invece dovevano partire in fasi differenti e solo in seguito al consolidamento del sistema di trasporto urbano; contro l’adozione delle tariffe, visto che lo smog si poteva abbattere con misure più efficaci e a costo zero; contro l’insussistenza di un reale potenziamento della mobilità alternativa in grado di far lasciare la macchina a casa ai palermitani.

Il Tar inoltre scrive che le tariffe e la vastità dell’area “costituiscono un serio indizio della natura di sostanziale imposizione fiscale”: insomma, il pass è una tassa a tutti gli effetti, nonostante l’amministrazione dica il contrario. La tariffa invece, scrivono i giudici, deve essere solo un ulteriore disincentivo all’uso del mezzo privato, ma in presenza di concrete alternative che a Palermo però mancano. Il Tar arriva a definire contraddittorio e illogico il provvedimento di Orlando perché, pur avendo l’obiettivo di lottare contro l’inquinamento, di fatto privilegia l’aspetto economico del problema.

Insomma, l’ordinanza sembra più che altro una sentenza già scritta difficilmente ribaltabile. “In quanto avvocato tributarista – dice Alessandro Dagnino – sono soddisfatto che il Tribunale abbia confermato che il pass, per le modalità con cui è stato istituito, è una vera e propria tassa. Il Tar ha inoltre confermato, per la prima volta in Italia, la sussistenza del principio di gradualità: non si poteva istituire una Ztl così grande tutta in una volta. Bisognava procedere per tappe, altrimenti si trasforma tutto in una tassa. Infine i giudici dicono a chiare lettere che, considerata la natura radicale dei vizi riscontrati, non sarà possibile correggere il provvedimento”.

 


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