Nessuno parla della responsabilità dei tifosi. Se è vero che aiutiamo la squadra, sarà pure vero che possiamo danneggiarla, lo stesso vale per i giornalisti colpevoli di avere aizzato la gente.
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Talmente se ne fregano del lavoro che quando raccolgono la plastica caricano i furgoni cominciano a correre facendo volare dal mezzo tutti i sacchi che si trovano ogni 20 mt delle strade che loro percorrono. Lavoratori da medaglia.
In tutto c'e' sempre del marcio. Gia' stanno montando i lidi, la capitaneria di porto nemmeno controlla le distanze previste per legge, nessuno paga.
MISCHINI!!!
la dignità (ridicola) dei "leghisti" siciliani si vede anche nella supina accettazione della presenza di un individuo come vannacci!
1) nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. La presunzione di innocenza è prevista sia dalla Costituzione sia dalla legge Cartabia. In questo caso non solo non c’è una sentenza di condanna, ma non c’è stato nemmeno un processo nè un rinvio a giudizio. E’ la fase delle indagini preliminari.
2) Il daspo è una sanzione amministrativa, non una condanna penale e i precedenti di polizia sono ben diversi dai precedenti penali.
3) Nel video non si vede nessun incendio, ma solo 4 fumogeni accesi e poi spenti. Non si capisce il nesso di causa-effetto con incendio scoppiata da tutt’altra parte di montepellegrino.
4) In diritto penale c’è il principio di causalità. Tra gli elementi costitutivi della fattispecie di reato rientra il nesso di causalità che intercorre tra l’azione posta in essere dal soggetto agente e l’evento lesivo. L’art. 40 del codice penale, nel disporre che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento non è conseguenza dell’azione od omissione, prescrive la necessità dell’accertamento causale e, dunque, la necessità che la condotta contestata sia stata condizione del verificarsi dell’evento.
L’art. 41 invece si occupa del profilo delle concause, cioè dei fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti alla condotta del soggetto agente che concorrono con questa alla dinamica causale dell’evento, prescrivendo al comma 1 la generale inidoneità delle medesime ad interrompere il nesso causale e, al tempo stesso, al comma 2 riconosce natura interruttiva alle cause sopravvenute che siano idonee da sole a determinare quell’evento.