CALTANISSETTA – La Procura generale della Cassazione dà torto ai pm di Caltanissetta che, definendolo abnorme, avevano impugnato il provvedimento con cui il gip, per la seconda volta, ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine sulla cosiddetta pista nera nelle stragi del ’92 avanzata dall’ufficio inquirente.
“L’ordinanza non appare connotata da profili di patologica anomali”
“L’ordinanza impugnata non appare connotata da profili di patologica anomalia, né avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, – scrive il procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso – avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice”.
“Nè può ritenersi che gli atti in questione abbiano provocato stasi di nessun genere, giacché il pm è rimasto ‘dominus’ del procedimento e non ha certamente visto preclusi i poteri d’iniziativa investigativa e processuale che la legge gli attribuisce”, conclude.
Legale Borsellino: “Dai pm di Caltanissetta ammutinamento contro gip”
“Il passo del ricorso riportato fornisce la prova del dolo premeditato con il quale la Procura della Repubblica ha operato preventivamente al fine di praticare il vero e proprio ammutinamento posto in essere contro l’ordinanza del gip.” Così il legale di Salvatore Borsellino, l’avvocato Fabio Repici, definisce il ricorso della procura di Caltanissetta contro l’ordinanza del gip che ha respinto la richiesta di archiviazione, per abnormità del provvedimento, dell’indagine sulla cosiddetta pista nera dell’attentato a Paolo Borsellino.
“La Procura della Repubblica, infatti, – aggiunge – in quel passo ha letteralmente confessato di aver trasmesso al Gip, dopo che quel giudice aveva assunto la riserva della decisione all’esito dell’udienza del 22 settembre 2025 (ed evidentemente nel timore che l’ordinanza rigettasse la richiesta di archiviazione e per ostacolarla con tale espediente), in forma privatistica ed extraprocedimentale, un atto (la richiesta di archiviazione del procedimento contro Paolo Bellini) e imprecisati altri così stuprando nuovamente il principio del contraddittorio”.
L’accelerazione dei tempi dell’esecuzione della strage di via D’Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, è da individuare nell’intervento che il magistrato fece il 25 giugno 1992 a Casa Professa. Lo scrivono i pm di Caltanissetta nel chiedere l’archiviazione di una delle indagini aperte a carico di ignoti sulla strage.
“Allora con lucida determinazione, affermò pubblicamente di essere su taluni aspetti, che avevano portato dapprima all’isolamento professionale di Falcone e poi alla sua tragica eliminazione, un testimone di vicende che avrebbe riferito direttamente alla competente autorità giudiziaria di Caltanissetta e di cui conseguentemente non poteva fare menzione nella assemblea”.
“Non è, dunque, azzardato ritenere – scrivono i magistrati – che Borsellino fosse in quel momento non solo un magistrato che aveva svolto indagini di assoluta importanza nei confronti di Cosa nostra, ma soprattutto un autorevolissimo testimone, l’unico che sarebbe stato, probabilmente, in grado di rivelare elementi di fondamentale importanza per la ricostruzione della strage di Capaci o, quanto meno, per indirizzarne le indagini”.
“Questo Ufficio è, quindi, convinto che l’accelerazione della strage di via D’Amelio trovi la sua causa – precisano – nella funzione specificamente preventiva della stessa, che si aggancia ovviamente alle funzioni retributive (vendetta) e destabilizzanti intese secondo il modo di pensare di Totò Riina (fare la guerra per poi fare la pace)”.
Sull’archiviazione la Cassazione si pronuncerà il 21 aprile.

